Ricorso Inammissibile Bancarotta: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando si presenta un ricorso basato su contestazioni fattuali, il risultato è quasi sempre un ricorso inammissibile per bancarotta, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere i confini invalicabili del ricorso in Cassazione.
Il Contesto del Caso di Bancarotta
Il caso trae origine dalla condanna di due persone per i reati di bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice. Le corti di merito, sia in primo grado (Giudice dell’udienza preliminare) che in appello, avevano confermato la responsabilità penale degli imputati, unificando i reati in un’unica fattispecie di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell’art. 219, comma 2, n. 1 del codice penale.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile per Bancarotta
I motivi presentati dagli imputati alla Suprema Corte erano essenzialmente due, entrambi destinati a scontrarsi con i principi cardine del giudizio di legittimità.
Primo Motivo: la Presunta Illogicità della Motivazione
Gli imputati lamentavano una presunta mancanza o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello riguardo all’affermazione della loro responsabilità penale. Tuttavia, come sottolineato dalla Cassazione, queste critiche non evidenziavano vizi di legge, ma miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. In pratica, si chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare le prove e sostituire il proprio giudizio a quello dei giudici di merito, un’attività preclusa in sede di legittimità.
Secondo Motivo: l’Omessa Motivazione sull’Aggravante
Il secondo motivo di ricorso si concentrava sull’omessa motivazione riguardo all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Gli imputati sostenevano che la Corte d’Appello non avesse giustificato la sussistenza di tale circostanza. Anche questo motivo è stato giudicato privo di fondamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con motivazioni chiare e nette, ha dichiarato inammissibili i ricorsi. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
In relazione al primo motivo, la Corte ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un “terzo giudice” dei fatti. Le “censure di merito”, ovvero le critiche che contestano come i giudici precedenti hanno interpretato le prove, sono inammissibili. Il ricorso per Cassazione deve limitarsi a denunciare errori di diritto (violazione di legge) o vizi logici evidenti e decisivi nella motivazione, non a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali.
L’Infondatezza del Motivo sull’Aggravante
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato con una semplice ma inappellabile constatazione: l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non era mai stata né contestata né ritenuta a carico degli imputati. È logicamente impossibile lamentare una mancata motivazione su un elemento che non ha mai fatto parte del processo decisionale. Il motivo era, quindi, basato su un presupposto fattuale errato.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza rappresenta un monito importante: il ricorso per Cassazione è uno strumento tecnico che deve essere utilizzato per contestare vizi di legittimità e non per tentare una terza valutazione dei fatti. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un giudice di merito non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche significative per i ricorrenti.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
La ragione principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che il primo motivo del ricorso era volto a sollevare censure di merito, chiedendo una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa alla Corte di Cassazione che giudica solo sulla legittimità e non sui fatti.
Cosa ha deciso la Corte riguardo al motivo sull’aggravante del danno patrimoniale?
La Corte ha ritenuto questo motivo manifestamente infondato, poiché l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità non era mai stata né contestata agli imputati né ritenuta sussistente dai giudici di merito. Non si può lamentare una mancata motivazione su un elemento inesistente nel processo.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione e all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37011 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata a TORINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torino del 22 febbraio 2023 che aveva affermato la penale di responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reati di cui bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice unificati, a fini sanzioNOMEri in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, cod. pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono della mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione della loro penale responsabilità, è inammissibile, perché volto a sollevare censure di merito ed ad invocare una rivalutazione del materiale istruttorio;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale gli imputati si dolgono dell’omessa motivazione in ordine all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, è manifestamente infondato atteso che detta aggravante non è stata ritenuta e nemmeno contestata ai due imputati;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/10/2025.