Ricorso inammissibile bancarotta: i limiti del giudizio in Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per bancarotta presentato da un imputato, condannato per reati fallimentari, poiché i motivi di appello miravano a una riconsiderazione dei fatti, attività preclusa ai giudici di Cassazione. Questa decisione offre spunti importanti sui confini del ricorso e sulla strategia difensiva da adottare.
I fatti di causa e le accuse
Il caso trae origine da una condanna per bancarotta fraudolenta, sia documentale che per distrazione di beni, a carico dell’amministratore di una società. La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, a seguito di un precedente annullamento con rinvio da parte della stessa Corte di Cassazione. L’imputato ha nuovamente presentato ricorso, articolando diverse censure contro la decisione dei giudici di merito.
L’analisi della Corte sul ricorso inammissibile per bancarotta
La difesa dell’imputato si basava su quattro motivi principali, tutti respinti dalla Corte Suprema perché ritenuti non ammissibili in sede di legittimità.
1. Erronea qualificazione del reato: L’imputato sosteneva che la sua condotta, in particolare quella relativa alla bancarotta documentale, dovesse essere riqualificata come bancarotta semplice, un reato meno grave. La Corte ha respinto questo motivo, evidenziando come esso si traducesse in una richiesta di rivalutazione delle prove, estranea al sindacato di legittimità. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell’intento fraudolento di pregiudicare i creditori.
2. Mancata qualificazione come bancarotta preferenziale: La difesa chiedeva di considerare le condotte come bancarotta preferenziale, un’altra fattispecie meno grave. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile per la sua genericità e assertività. La Corte ha notato che l’imputato non aveva fornito elementi concreti a sostegno della sua tesi, a fronte di una motivazione logica e coerente della sentenza impugnata.
3. Bilanciamento delle circostanze: L’ultimo motivo riguardava il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. L’imputato contestava la decisione della Corte d’Appello di ritenerle equivalenti. La Cassazione ha ricordato che tale valutazione è una prerogativa del giudice di merito e sfugge al controllo di legittimità, a meno che non sia palesemente illogica o arbitraria, cosa non riscontrata nel caso di specie.
Le motivazioni
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su un pilastro del diritto processuale penale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dei primi due gradi di giudizio. L’appellante deve, invece, individuare specifici vizi di legge o difetti manifesti di logicità nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso specifico, i motivi erano ‘finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie’, un’operazione non consentita alla Suprema Corte. La Corte ha ritenuto le motivazioni della sentenza d’appello logiche, coerenti e sufficienti a giustificare la condanna, rendendo così l’impugnazione inammissibile.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma che per avere successo in Cassazione non è sufficiente dissentire dalla valutazione delle prove fatta dai giudici di merito. È indispensabile che il ricorso evidenzi errori nell’applicazione delle norme giuridiche o vizi logici nel percorso argomentativo della sentenza. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, questa decisione è un monito a formulare i ricorsi con estremo rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente sulle questioni di diritto e di logica giuridica.
Perché il ricorso per bancarotta fraudolenta è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano vizi di legittimità o errori di diritto, ma miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa si intende quando un motivo di ricorso è definito ‘generico e assertivo’?
Significa che il motivo di ricorso è formulato in modo vago, senza indicare specificamente gli elementi di fatto o di diritto che dovrebbero sostenere la censura. Non consente al giudice di individuare con precisione il presunto errore della sentenza impugnata, rendendolo di fatto inesaminabile.
La Corte di Cassazione può rivedere il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti?
No, la valutazione comparativa tra le circostanze è un giudizio discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale valutazione è frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente se questa è sorretta da una motivazione sufficiente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26352 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26352 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DAL COGNOME NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
4.
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, a seguito di giudizio di rinvio operato da questa Corte, ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenut responsabile dei delitti di cui agli artt. 223 co. 1., 216 co. 1 n. 2 e co. 3 L. Fa cui agli artt. 223 co. 1, 216 co. 1 n. 1 L. Fall.;
Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrent denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio ed in relazione alla mancata qualificazione dei fatt nel reato di bancarotta semplice (quello di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A), non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto finaliz a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probator estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, i particolare, pag. 12 della sentenza impugnata in cui si dà conto delle ragioni per c si versa nella fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale per omissione dettata dalla scopo precipuo di recare pregiudizio ai creditori, risultando l’omissio documentale strettamente collegata con le distrazioni);
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzi inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata qualificazione delle condotte nella meno grave fattispecie della bancarotta preferenziale, è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindaca (laddove peraltro la Corte di merito a pag. 13 ha anche precisato come la prospettazione difensiva fosse rimasta indinnostrata quanto alla diversa giustificazione delle somme fuoriuscite dalla società e addirittura smentita quanto all’asserita destinazione di parte di esse a pagare gli emolumenti dei dipendenti);
Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzi erronea applicazione della legge penale in relazione alle statuizioni sul giudizio comparazione tra opposte circostanze, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di meri che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritene
più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024 Il conqiqliere estensore
Il Presidente