Ricorso Inammissibile Bancarotta: la Cassazione Conferma la Condanna
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di ricorso inammissibile bancarotta, fornendo chiarimenti cruciali sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione in materia di reati fallimentari. La pronuncia ribadisce principi consolidati, sottolineando come la mera riproposizione di censure già vagliate nei gradi di merito, senza l’apporto di nuovi e decisivi argomenti, conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta, ai sensi degli articoli 216 e 223 della Legge Fallimentare. La condanna, emessa in primo grado, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Messina. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a tre distinti motivi. In particolare, lamentava la carenza di motivazione da parte dei giudici di merito in relazione a due aspetti fondamentali: la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e la configurabilità della cosiddetta ‘bancarotta riparata’. Inoltre, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile Bancarotta
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione chiude definitivamente la vicenda processuale, confermando la condanna per bancarotta inflitta nei precedenti gradi di giudizio.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile
L’analisi delle motivazioni della Corte offre spunti di riflessione essenziali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e i criteri che guidano la valutazione di un ricorso inammissibile bancarotta.
Ripetitività dei Motivi e Carenza di Argomenti Nuovi
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei primi due motivi di ricorso. La Cassazione ha rilevato che le censure relative al dolo e alla bancarotta riparata non erano altro che una riproduzione di questioni già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, secondo gli Ermellini, si è limitato a contrapporre la propria versione dei fatti a quella accertata nelle sentenze, senza però fornire elementi di diritto o vizi logici capaci di incrinare la coerenza della ricostruzione giudiziale. In sostanza, il ricorso non ha introdotto argomenti nuovi, ma ha tentato, inammissibilmente, di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda, compito che esula dalle funzioni della Corte di Cassazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha richiamato il suo orientamento consolidato, secondo cui, per motivare il diniego di tale beneficio, è sufficiente che il giudice di merito faccia un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere motivazionale, rendendo la censura proposta in Cassazione del tutto infondata. La valutazione sulla concessione delle attenuanti rientra, infatti, nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non contraddittoria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile bancarotta, è indispensabile che l’impugnazione si concentri su vizi di legittimità specifici (violazione di legge o vizi di motivazione palesi) e non sulla semplice riproposizione di argomenti fattuali già disattesi. La decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente solidi, capaci di evidenziare le reali criticità giuridiche di una sentenza, anziché tentare una sterile rivisitazione del merito.
Quando un ricorso in Cassazione per bancarotta rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia l’inammissibilità quando si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza sollevare specifici vizi di legittimità o presentare argomenti nuovi e decisivi.
Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto i motivi sul dolo e sulla ‘bancarotta riparata’ inammissibili?
Perché li ha considerati ‘riproduttivi’, ovvero semplici ripetizioni di profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dal giudice di merito. Il ricorrente ha contrapposto assunti di fatto privi di agganci con la ricostruzione emergente dalle sentenze, tentando una revisione del merito non consentita in sede di legittimità.
È sufficiente un riferimento generico per negare le attenuanti generiche?
No, non è sufficiente un riferimento generico, ma secondo la giurisprudenza consolidata citata nell’ordinanza, è sufficiente un ‘congruo riferimento’ da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per motivare il diniego del beneficio, come è avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28323 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a THIENE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 216 e 223 L.F.;
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che deducono, rispettivamente, l’omessa motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo e alla configurabilità della bancarotta riparata, sono riproduttivi di profili di censura già ampiamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, ai cui argomenti il ricorrente contrappone assunti in fatto privi di agganci alla ricostruzione emergente dalle sentenze;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce la mancata concessione delle attenuanti generiche di cui all’art. 62 – bis cod. pen. è inammissibile, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6);
Vista la memoria trasmessa dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare le cause di inammissibilità del ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024