Ricorso Inammissibile Bancarotta: Quando i Motivi sono Troppo Generici
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, specialmente in materie complesse come i reati fallimentari. La pronuncia definisce i confini tra una critica legittima alla sentenza impugnata e una mera riproposizione di tesi difensive già vagliate, affrontando un caso di ricorso inammissibile bancarotta e stabilendo principi procedurali di grande rilevanza.
Il Contesto del Caso: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello di Napoli per i reati di bancarotta impropria da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale. La Corte territoriale, pur riformando parzialmente la pena in senso più favorevole all’imputato (in mitius), aveva confermato la sua responsabilità penale. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando due motivi distinti, uno per ciascuna imputazione.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Bancarotta
La Suprema Corte ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi inammissibili. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul merito delle accuse, ma sulla struttura e sul contenuto dei motivi presentati dalla difesa.
Motivi Generici e Lettura Alternativa delle Prove
Il punto centrale della decisione è che i motivi di ricorso non muovevano censure di legittimità specifiche e puntuali contro la sentenza d’appello. Piuttosto, la difesa si è limitata a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio, un’operazione che non è consentita in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per contestare la valutazione delle prove, è necessario denunciare un ‘travisamento del fatto’, ovvero dimostrare che il giudice di merito ha letto o interpretato una prova in modo palesemente errato, cosa che nel caso di specie non è avvenuta.
La Motivazione “Congrua” della Corte d’Appello
La Corte ha inoltre sottolineato che i motivi del ricorso erano del tutto generici e non costituivano una critica efficace alla motivazione della sentenza impugnata. Quest’ultima, al contrario, è stata giudicata ‘congrua’, ovvero logica e ben argomentata, fondata su elementi probatori solidi (incluse precedenti sentenze irrevocabili, come previsto dall’art. 238-bis c.p.p.) e in linea con la giurisprudenza consolidata della stessa Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda sul principio secondo cui il ricorso per Cassazione deve evidenziare vizi specifici della sentenza (violazione di legge o vizio di motivazione) e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione delle prove. La genericità dei motivi, che non si confrontano criticamente con le argomentazioni della corte d’appello, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Pronuncia
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, due conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è stata giustificata dalla Corte ravvisando ‘profili di colpa’ nel ricorrente, data l’evidente inammissibilità dell’impugnazione. La sentenza ribadisce, quindi, un monito importante: i ricorsi palesemente infondati o non conformi ai requisiti di legge non solo vengono respinti, ma comportano anche sanzioni economiche per chi li propone.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato “generico” e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico e inammissibile quando, invece di sollevare specifiche censure di legittimità (come la violazione di legge o un vizio logico della motivazione), si limita a proporre una lettura alternativa delle prove già valutate nei gradi di merito, senza dimostrare un vero e proprio travisamento del fatto da parte del giudice.
Cosa succede quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, può essere condannata al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla Cassa delle ammende?
La Corte ha imposto tale sanzione perché ha ravvisato profili di colpa nel ricorrente, data l’evidente inammissibilità del suo ricorso. Questa misura serve a sanzionare e scoraggiare la proposizione di impugnazioni manifestamente infondate che gravano inutilmente sul sistema giudiziario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21343 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21343 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius la pena, confermandone la condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose nonché per bancarotta fraudolenta documentale;
considerato che i due motivi di ricorso (rispettivamente inerenti alle predette imputazion che possono essere trattati congiuntamente, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno perorato un’alternativa lettura del compendio probatorio senza dedurne il travisamento (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01), muovendo nel resto censure del tutto generiche, inidonee a costituire una effettiva critica alla motivazione della sentenza impugnata (Se 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01) che ha disatteso il gravame sulla scorta di un’argomentazione congrua (richiamando gli elementi probatori su cui ha fondato la decisione, ivi comprese le sentenze irrevocabili: cfr. art. 238-bis cod. proc. pen.) e conforme alla giurispruden di questa Corte in relazione ad entrambi i reati in imputazione;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. C cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas – delle ammende.