Ricorso Inammissibile Bancarotta: i Limiti dell’Appello in Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12388/2024, ha ribadito i confini invalicabili del giudizio di legittimità, dichiarando il ricorso inammissibile bancarotta presentato da un imprenditore. Questa decisione offre spunti fondamentali per comprendere quando un ricorso può essere esaminato nel merito e quali sono le conseguenze di un’impugnazione che non rispetta i requisiti di legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un imprenditore per una serie di reati fallimentari, tra cui l’inosservanza dell’obbligo di deposito delle scritture contabili, la bancarotta fraudolenta (sia documentale che patrimoniale) e la bancarotta semplice. La Corte d’Appello di Genova, pur riformando parzialmente la pena in senso più favorevole all’imputato, aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imprenditore ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, basandolo su tre motivi principali.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile Bancarotta
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’inammissibilità. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Critiche sulla Responsabilità Penale: una Ricostruzione dei Fatti
I primi due motivi di ricorso contestavano l’affermazione di responsabilità per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Tuttavia, secondo la Corte, l’imputato non ha sollevato vere e proprie censure di legittimità, come la violazione di legge o un vizio logico della motivazione. Al contrario, si è limitato a proporre una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito, utilizzando “enunciati assertivi” senza dimostrare un effettivo travisamento della prova. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
La Questione delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il terzo motivo riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione facendo riferimento ai criteri dell’art. 133 del codice penale e rilevando l’assenza di elementi positivi da valorizzare. L’imputato, nel suo ricorso, ha tentato di contestare questa valutazione di merito, adducendo elementi come la risalenza di un precedente penale o la definizione concordataria della procedura. La Cassazione ha chiarito che la valutazione sulla concessione delle attenuanti è un potere discrezionale del giudice di merito che, se correttamente motivato come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge. Anziché evidenziare vizi giuridici o logici della sentenza impugnata, l’appellante ha tentato di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Questo approccio è precluso nel giudizio di Cassazione. L’inammissibilità del ricorso, giudicata come evidente e quindi colpevole, ha portato alla condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante: il ricorso per Cassazione è uno strumento straordinario, destinato a correggere errori di diritto, non a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti. Un’impugnazione che si limiti a contrapporre la propria versione a quella dei giudici di merito è destinata a essere dichiarata inammissibile. La pronuncia di un ricorso inammissibile bancarotta non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi ha intrapreso un’azione legale senza fondati motivi giuridici.
Quando un ricorso in Cassazione per bancarotta viene dichiarato inammissibile?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione, si limita a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una differente valutazione delle prove, attività che non sono consentite nel giudizio di legittimità.
È sufficiente non essere d’accordo con la valutazione del giudice di merito per vincere in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso per Cassazione deve basarsi su specifici motivi di diritto. Contestare semplicemente l’apprezzamento dei fatti o delle prove da parte del giudice, senza dimostrare un errore palese come il travisamento della prova, non costituisce un motivo valido per l’accoglimento del ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se l’inammissibilità è ritenuta evidente e quindi dovuta a colpa del ricorrente, la Corte lo condanna anche al pagamento di una somma in denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12388 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12388 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridetermiNOME in mitius il trattamento sanzioNOMErio, confermandone l’affermazione di responsabilità per i delitti di inosservanza dell’obb di deposito delle scritture contabili, bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, bancar semplice, a lui ascritti;
considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso (con i quali sono state dedotte violazione delle legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsa dell’imputato, rispettivamente, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documenta lungi dal muovere compiute censure di legittimità, hanno prospettato una diversa ricostruzione d fatti per il tramite di enunciati assertivi, senza addurre effettivamente il travisamento del (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, NOME, Rv. 268360 – 01), il che rende superflua ogni ulter considerazione;
considerato che il terzo motivo (che assume la violazione della legge penale in ordine al mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche) è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale – oltre a rilevare l’assenza di elementi passibili di apprezzamento – ha indicato in maniera conforme al diritto nel precedente riportato dall’imputa l’elemento, rientrante nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., che ha cons preponderante nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 27126 – 01), che dunque non può essere qui ritualmente censurato prospettando un diverso apprezzamento di merito (in ragione della risalenza nel tempo e della natura colposa del precedente da cui è grav il COGNOME) e contestando l’assenza di elementi passibili di favorevole valutazione (adducend definizione concordataria della procedura concorsuale);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/12/2023.