Ricorso Inammissibile per Bancarotta: i Limiti del Giudizio in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per bancarotta presentato da un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio per bancarotta fraudolenta documentale. Questa decisione sottolinea come il ricorso in Cassazione non possa trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
I Fatti del Caso
Un imprenditore, ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale, veniva condannato sia in primo grado che in appello. La Corte d’Appello, pur rideterminando la pena, confermava la sua colpevolezza. Avverso tale sentenza, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, affidando alla Suprema Corte le sue doglianze.
I Motivi del Ricorso e le Argomentazioni della Difesa
La difesa del ricorrente basava l’impugnazione su due argomenti principali:
1. Mancata Riqualificazione del Fatto: Si chiedeva di derubricare il reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice, una fattispecie meno grave.
2. Vizio di Motivazione sulla Prova: Si contestava la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, lamentando in particolare l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico, ovvero la volontà cosciente di recare pregiudizio ai creditori tramite la manipolazione delle scritture contabili.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di effettuare una nuova e diversa lettura delle fonti di prova, alternativa a quella dei giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile per Bancarotta
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato le richieste, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto le argomentazioni difensive manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda su un pilastro del diritto processuale penale. I giudici hanno spiegato che i motivi del ricorso non denunciavano vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione illogica o contraddittoria), ma miravano a ottenere una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”.
Questo tipo di attività, ovvero l’analisi e l’interpretazione del materiale probatorio per ricostruire i fatti, è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il sindacato della Corte di Cassazione, invece, è un giudizio di legittimità: il suo compito non è decidere se l’imputato sia colpevole o innocente riesaminando le prove, ma verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione coerente e non palesemente illogica. Poiché il ricorso tentava di superare questi limiti, è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve essere consapevole che non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici precedenti, ma deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza. Tentare di ottenere un ‘terzo grado di giudizio’ sui fatti porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni proposte non contestavano vizi di legittimità (come errori nell’applicazione della legge), ma chiedevano una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che esula dalle competenze della Corte di Cassazione e spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Qual era l’obiettivo del ricorrente con la sua impugnazione?
Il ricorrente mirava a ottenere una riqualificazione del reato da bancarotta fraudolenta a bancarotta semplice e contestava la sussistenza del dolo specifico, tentando di indurre la Corte a una rilettura del materiale probatorio diversa da quella dei giudici di primo e secondo grado.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Come stabilito nell’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8698 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8698 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il 08/02/1951
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale;
Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi d motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di bancarotta semplice e in ordine alla valutazione delle prove, lamentando l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico, sono sia manifestamente infondati, che non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato d legittimità. Considerato, inoltre, che non sono stati individuati specifici travisament di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato);
2.1. Lette le conclusioni tardive del ricorrente, che chiede la trasmissione alla Sezione ordinaria competente del ricorso non inammissibile, con argomenti manifestamente infondati e generici;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 15 gennaio 2025