Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2202 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2202 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CIVITAVECCHIA il 18/07/1966
avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n. 1, legge fall.
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della leg penale e l’illogicità della motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’impu per il reato ascritto poiché sarebbero insufficienti gli elementi probatori dimostrativi del fatto, di specificità in quanto non contiene un’effettiva critica nei confronti del provvedimento impugn (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), affidandosi a enunciati assertivi e a mere doglianze in punto di fatto non consentito dalla legge in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, 268360 – 01);
considerato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione della legge penale e i vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo, è versato in fa manifestamente infondato perché finisce col perorare un’alternativa ricostruzione in contrasto co la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «integra il delitto di bancarotta per distrazi condotta distrattiva compiuta, pur senza il fine specifico di danneggiare i creditori, c consapevolezza della sottrazione o della distrazione» (Sez. 5, n. 49635 del 02/10/2009, COGNOME, Rv. 245731 – 01);
considerato che il terzo motivo, con cui si assumono la violazione e il vizio di motivazio in ordine alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale (richiesta con i motivi nuo appello), è generico, atteso che:
– «il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazion del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell’atto o della testimonian da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato» (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, COGNOME, Rv. 283522 – 01), contenuto esplicativo in alcun modo considerato dal motivo in esame;
– e non può ritenersi ritualmente prospettata la lesione del diritto di difesa, atteso c ricorso, proprio in ragione della genericità delle sue allegazioni, non consente di apprezzare la por del dato probatorio de quo nel contesto processuale di riferimento (cfr. Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 – dep. 2016, COGNOME, Rv. 267559 – 01; Sez. 5, n. 53705 del 21/09/2018, COGNOME, n.m);
considerato che il quarto motivo, con cui si assumono la violazione e il vizio di motivazion in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen, tutto generico, poiché affidato ad enunciati assertivi, peraltro versati in fatto, e non è atto a cen
compiutamente la motivazione che, in maniera congrua e logica, ha fondato l’offensività del fatto pure sull’ingente valore del bene oggetto materiale del reato;
ritenuto che, all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/09/2024.