Ricorso Inammissibile in Cassazione per Bancarotta Fraudolenta
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12409 del 2024, ha messo un punto fermo su un caso di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale. La pronuncia è di particolare interesse perché chiarisce i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua presentazione errata. Quando un’impugnazione si rivela generica e non contesta specificamente le ragioni della sentenza precedente, il risultato è un ricorso inammissibile, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche ulteriori sanzioni pecuniarie.
I Fatti del Caso: La Condanna per Bancarotta
Un imprenditore era stato condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Secondo le corti di merito, l’imputato aveva sottratto beni dal patrimonio della società fallita e tenuto la contabilità in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, agendo con l’intento di danneggiare i creditori. L’imputato ha quindi deciso di presentare ricorso per Cassazione, sperando di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i due motivi di ricorso presentati dalla difesa, giudicandoli entrambi inammissibili per ragioni di metodo e di merito. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: Censure Generiche sulla Responsabilità
La difesa lamentava un presunto vizio di motivazione nella sentenza d’appello riguardo alla ricostruzione dei fatti, alla sussistenza delle aggravanti e alla qualificazione giuridica del reato. Tuttavia, la Cassazione ha osservato che le critiche erano meramente “assertive”, cioè si limitavano a enunciare una tesi diversa senza confrontarsi realmente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Il ricorrente non ha contestato in modo specifico:
* Le ragioni per cui era stata confermata la bancarotta documentale.
* La valutazione della corte territoriale secondo cui non c’erano elementi per ritenere false le appostazioni contabili relative ai beni sociali mai rinvenuti.
* La mancanza di spiegazioni da parte dell’imputato stesso su dove fossero finiti tali beni.
In sostanza, il ricorso non ha attaccato la logica della decisione impugnata, ma ha solo tentato di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Il Secondo Motivo del Ricorso Inammissibile: La Critica alla Sanzione
Il secondo motivo di ricorso contestava l’entità della pena inflitta (il trattamento sanzionatorio). Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile. La Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato le ragioni della sua decisione, basandosi su elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, quali:
* La gravità oggettiva dei fatti contestati.
* La personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali.
Il ricorso, invece di contestare la legalità di questi criteri, si è limitato a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, chiedendo di fatto alla Cassazione di riconsiderare il bilanciamento delle circostanze, cosa che esula dai suoi poteri.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati non erano conformi ai requisiti di legge. Invece di sollevare questioni di legittimità (cioè violazioni di legge o vizi logici della motivazione), la difesa ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Il ruolo della Cassazione non è quello di un terzo grado di giudizio sul merito, ma di controllore della corretta applicazione della legge e della coerenza logica delle sentenze precedenti. Poiché i motivi del ricorso erano generici e non si confrontavano con la sentenza impugnata, sono stati ritenuti inammissibili.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e alla Cassa delle Ammende
L’inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna inflitta dalla Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima sanzione è stata giustificata dalla “colpa” del ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione la cui inammissibilità era “evidente”, un principio affermato anche dalla Corte Costituzionale per disincentivare ricorsi palesemente infondati.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando presenta motivi generici, assertivi o che non si confrontano specificamente con le ragioni della sentenza impugnata, oppure quando richiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se si ravvisa una colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha confermato la valutazione sulla responsabilità per bancarotta?
La Corte ha ritenuto che il ricorso non avesse mosso critiche valide alla sentenza d’appello, la quale aveva adeguatamente motivato la condanna indicando le operazioni che avevano impoverito la società, la mancata giustificazione da parte dell’imputato riguardo ai beni mancanti e l’esclusione di un comportamento meramente negligente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12409 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12409 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME ALATRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale;
considerato che il primo motivo – con il quale si lamenta il vizio della motivazione p alla base della dichiarazione di responsabilità dell’imputato -, lungi dal contenere rituali cen legittimità contiene enunciati assertivi in ordine alla ricostruzione del fatto (secondo l compiuto in maniera contraddittoria e insufficiente dalla sentenza impugnata, affidandosi pure assedi generici relativi all’impiego delle somme distratte e alla tenuta della contabili sussistenza delle aggravanti e alla qualificazione dei fatti sub specie della bancarotta semplice, senza neppure addurre il travisamento della prova e senza confrontarsi effettivamente con la motivazion della sentenza impugnata, che ha rilevato – oltre alla mancanza di doglianze relative alla bancaro fraudolenta documentale – il difetto di elementi per ritenere false le appostazioni contabili rel beni sociali non rinvenuti e la mancanza di indicazioni al riguardo da parte del ricorren conformità con la giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018 – dep. COGNOME, Rv. 275499 – 01; cfr. pure Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, NOME, Rv. 279204 – 0 indicato le operazioni che hanno depauperato la fallita e chiarito le ragioni per cui ha escluso un negligente del ricorrente (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
considerato che il secondo motivo – che adduce il vizio di motivazione in relazione trattamento sanzioNOMErio – non si confronta con la sentenza impugnata che ha indicato gli element contemplati dall’art. 133 cod. pen., che ha considerato preponderanti nell’esercizio del po discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), facendo riferimento sia alla gr dei fatti sia alla negativa personalità dell’imputato (alla luce dei suoi precedenti), ma ha f prospettare irritualmente un diverso apprezzamento di merito (anche in relazione al bilanciament delle circostanze);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Cort cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.