Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30858 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30858 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FERRARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte appello di Bologna che ha confermato la decisione del giudice di primo grado c la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di ban fraudolenta distrattiva e documentale;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricor denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in o all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, è inammissibile p che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, lineare e comp ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, richiamando la conforme articolata sentenza di primo grado a cui si salda per formare un unico perc motivazionale e facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati. Tanto è suff per ritenere inammissibile il motivo di censura posto che peraltro la Cor cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risulta processuali a quella compiuta nei precedenti gradi ove questa sia esplicit come si è detto, in modo completo e logico, né può saggiare la tenuta log della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’appa argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutua dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260)
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente cens la mancanza della motivazione in ordine alla determinazione della pena ed mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, oltre a n essere consentito in sede di legittimità perché la censura (come si ev dall’esposizione dei motivi di gravame di cui alla sentenza impugnata n contestata in parte qua) non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, è altresì non consentita dalla legge in sede di legitti quanto, come messo in rilievo in modo costante dala -rte, l graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti pe circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai pr enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argoment del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento a elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 9 della s impugnata);
considerato, infine, che entrambi i motivi di ricorso sono manifestament infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo de
sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute n provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Co di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a risco l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 8 e 9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comm lett. e) cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.