Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42841 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME COGNOME nato in Argentina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8,
137/2020 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna con sentenza del 19/12/2023, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna in data 22/3/2022, che avev condannato NOME COGNOME per i reati ascrittigli, dichiarava doversi procedere per il reato di cui al capo 1) per essere lo stesso estin intervenuta prescrizione e rideterminava la pena per i restanti reati.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 216 legge fallimentare, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Osserva c
la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del ricorrente in rela alla bancarotta fraudolenta ascrittagli ritenendo provato che il COGNOME amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e che avesse utilizzato imprese riconducibili ai propri familiari o comunque di fatto da gestite per drenare le risorse patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE; che tale assunto si fonda sulle dichiarazioni rese da plurimi soggetti, tra i quali il cu fallimentare, alcuni dipendenti della società, oltre a coloro che avevano spo denuncia; che, tuttavia, le dichiarazioni del curatore – a tratti contraddi non sono state verificate e che dalle dichiarazioni di tale NOME COGNOME emergevano le capacità tecniche dell’imputato in materia di costruzioni di mezz non anche quelle di gestione della società; che la nomina di COGNOME, qual amministratore di diritto della società fallita, avveniva nel corso della assem del 14/3/2012, alla quale il COGNOME non era presente, per cui non sottoscrivev relativo verbale (la firma presente in calce al verbale, dunque, sarebbe fa che in quella stessa occasione l’odierno ricorrente veniva nominato responsabi tecnico e, pur essendo presente, non firmava l’accettazione; che, ancora, n sono state valutate le dichiarazioni del commercialista della società, COGNOME; che, in definitiva, la sentenza impugnata ha omesso di accertare il r svolto dal NOME all’interno della RAGIONE_SOCIALE; che non sussiste né l’elemento oggettivo del reato, né quello soggettivo.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla omessa rinnova dell’istruttoria dibattimentale, nonché mancanza, contraddittorietà e manife illogicità della motivazione. Rileva sul punto che era indispensabile disporr perizia sul contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate nel pres procedimento, al fine di acquisire agli atti i colloqui intercorsi commercialista COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME tra il primo e l’odiern ricorrente, nonché l’escussione di NOME COGNOMECOGNOME dipendente della RAGIONE_SOCIALE, sottoposto a procedimento disciplinare per gravi irregolarità poste essere nel corso della sua attività, al fine di accertare se si fos responsabile dell’apertura di una serie di conti correnti su quattordici dei qu erano deleghe in favore del COGNOMECOGNOME COGNOME la mancata rinnovazione istruttor decisiva per accertare i fatti di reato per cui si procede, ha leso il diritto dell’imputato.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, le b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 648-bis cod. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Evidenz che inizialmente il riciclaggio era ascritto non solo all’odierno ricorrent anche alla di lui figlia NOME; che quest’ultima veniva mandata assolta già
primo grado perché il fatto non costituisce reato; che la sentenza impugnata n chiarisce, a fronte di uno specifico motivo, perché la pronuncia assolutoria mancanza dell’elemento soggettivo del reato potesse valere solo per uno dei du coimputati; che, peraltro, l’autovettura oggetto del riciclaggio, unitamen diverse altre auto smontate e strumenti per la punzonatura, veniva rinvenu presso l’abitazione di NOME COGNOME, non presso quella dell’imputato; che corso dell’istruttoria era emerso che il NOME aveva acconsentito che il fid della proprietaria dell’autovettura il cui numero di telaio era stato altera NOME COGNOMECOGNOME parcheggiasse detta autovettura all’interno della s proprietà, dove risiedeva la figlia; che, invece, non era risultato nulla sul il COGNOME avesse denunciato il furto dell’auto; che, dunque, non è chiaro quale motivo i giudici di merito avevano ritenuto sussistere la consapevolez della provenienza illecita del mezzo solo in capo al ricorrente e non anche al lui figlia; che in ogni caso la sentenza non chiarisce come il ricorrente a ostacolato l’accertamento della provenienza del bene, tenuto conto del luogo rinvenimento dell’autovettura.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, le e), cod. proc. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, tenuto conto motivazione della sentenza impugnata è del tutto carente in merito ragionamento logico giuridico in base al quale è addivenuta alla condanna de ricorrente alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione.
2.5. Con il quinto motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, l b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 216, comma 4, legge fallime nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazion Osserva che al COGNOME è stata applicata la pena accessoria dell’interdizione uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni, dunque, in misura eccedente il minimo edittale, senza tuttavia dar co del ragionamento logici giuridico seguito per giungere ad una siffa determinazione; che, comunque, nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione l’art. 37 cod. pen., a mente del quale, quando la durata di una accessoria temporanea non sia determinata dalla legge, la stessa ha una dura eguale a quella della pena principale; che, infine, la sentenza impugnata ri contraddittoria ed illogica nella parte in cui, pur avendo ridotto l principale, non ha effettuato alcuna valutazione in merito ad una eventu riduzione della pena accessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo non è consentito, perché reitera pedissequamente le doglianze già dedotte in appello e motivatamente disattese dal giudice di merit dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quan non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza ogget di ricorso (v., tra le tante, Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 – 01; Sez. 4, n. 18826 de 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849). In altri termini, è del tutto evidente che fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motiv gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso pe cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 cod. proc. pen., comm lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sost ogni richiesta.
Peraltro, il motivo è costituito da mere doglianze di fatto, tutte finaliz prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estrane sindacato di legittimità. Invero non è deducibile nella presente sed travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazion sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiu nei precedenti gradi di merito: il controllo sulla motivazione rimesso al giudic legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., a verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’ha determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utili della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la sussistenza rende la decisione insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/1/202 Chen COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/2/21, COGNOME, Rv. 280747 01).
Pertanto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e può, quindi, estendersi all’esame ed alla valutazione degli elementi di f acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispett quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.
Orbene, la sentenza impugnata – che in relazione alla ricostruzione dei fa ascritti all’imputato ed alla sua dichiarazione di responsabilità costituisce u doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due
sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 – 01 Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218 – 01) – ha evidenziato com risulti provata al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell’imput relazione alla bancarotta fraudolenta di cui al capo 3), tenuto conto dichiarazioni rese in dibattimento dai dipendenti della società, oltre ch curatore fallimentare, che hanno consentito di indicarlo come amministratore d fatto della RAGIONE_SOCIALE, circostanza questa che trova ulteriore conferma in una serie di trasferimenti di denaro effettuati dall’odierno ricor dal conto corrente della società in favore di una pluralità di sogg apparentemente giustificati dal pagamento di spettanze, poi rivelatesi fittizie
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Si osserva che nel giudizio di appello la rinnovazione dell’istruzi dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione l’indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattim primo grado, con la conseguenza che il potere del giudice di disporre rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli (Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820). Nel caso di speci la Corte territoriale ha ampiamente evidenziato alle pagine 11 e 12 le ragioni le quali la rinnovazione dell’istruttoria sarebbe stata del tutto superflua, il quadro probatorio completo alla luce degli elementi già raccolt analiticamente esposti operazione per operazione.
1.3. Il terzo motivo non è consentito, perché aspecifico, in quanto non confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che – costituendo sul punto una doppia conforme – va letta unitamente a quella della sentenza primo grado. In proposito, è sufficiente rilevare come i giudici di merito abb dato congruamente conto delle ragioni su cui si fonda la dichiarazione di pena responsabilità per il riciclaggio dell’autovettura Volkswagen Passat di cui al capo 4), evidenziando che il ricorrente, benché formalmente residente in altro luo dimorava unitamente alla figlia nell’immobile ove è stata rinvenuta det autovettura e che lo stesso COGNOME aveva riferito di rapporti di conoscenza NOME COGNOMECOGNOME COGNOME la deteneva. Ebbene, su tali circostanze il ricor glissa, limitandosi a ribadire le identiche questioni già prospettate ai giu merito, disattese con motivazione adeguata e immune da vizi logici.
Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, o generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti de
necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnat e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, COGNOME, Rv. 253849 – 01).
Va solo aggiunto che l’assoluzione di NOME COGNOME non influisce sull posizione dell’odierno ricorrente, non incidendo sugli elementi probatori a cari sopra sinteticamente esposti. In particolare, è stato affermato che non dà lu a contraddittorietà di decisioni il riconoscimento della responsabilità d soggetto quale concorrente nel medesimo reato dal quale un altro soggetto si stato in precedenza assolto per mancanza dell’elemento psicologico, atteso che contrasto riguarda la diversa valutazione dell’elemento soggettivo d concorrente nel medesimo reato e non il fatto (Sez. 3, n. 9576 del 25/1/201 Falco, Rv. 252248 – 01).
1.4. Il quarto motivo, con cui si deduce il vizio motivazionale con riferimen al profilo della congruità della pena, non è ammesso dalla legge in sede legittimità. Si osserva, in particolare, che le statuizioni relative al quantum della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merit sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01), tale dovendo ritenersi quell dell’impugnata sentenza, che nell’individuazione della pena base per il più gra reato di cui al capo 3) si è attestata sul minimo edittale. Dunque, in tem dosimetria della pena, per costante giurisprudenza non vi è margine per sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme all legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 cod. pen.
1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato.
Giova premettere che la giurisprudenza di legittimità, anche nella sua p autorevole composizione, ha avuto cura di affermare che la durata delle pen accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod (Sez. U., n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286 – 01, seguite da Sez. 3, 41061 del 20/6/2019, COGNOME, Rv. 277972 – 01; Sez. 5, n. 36256 de 22/10/2020, COGNOME, Rv. 280488 – 01; Sez. 5, n. 12052 del 19/1/2021 COGNOME, Rv. 280898 – 02). Orbene, la Corte territoriale – a differenza di qua afferma la difesa – ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di confer la pena accessoria di cui all’art. 216, comma 4, legge fallimentare nella misur
cinque anni, evidenziando la negativa personalità del COGNOME, gravato da pluri precedenti penali. Dunque, la determinazione in concreto della durata della pen accessoria è stata correttamente effettuata secondo i parametri di cui all’art. cod. pen., invece che con riferimento alla misura della pena principale inflitt art. 37 cod. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 16 ottobre 2023.