Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39443 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
– che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, applicandogli la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare pubblici uffici direttivi presso qualsias impresa, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
-che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge nonché l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla dichiarazione della responsabilità penale dell’imputato per la condotta di distrazione di beni aziendali realizzata tramite la fittizia compravendita di suini, è indeducibile, quanto si limita a prospettare una differente ricostruzione del dato fattuale, postulando una rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea al sindacato riservato a questa Corte che, com’è noto, è chiamata non già stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, condividendo o meno il contenuto, ma solo a verificare l’esistenza, la logicità e la coerenza delle argomentazioni offerte, che, in concreto, sono logiche e coerenti con i dati richiamati (cfr. pag. 3 e 4 della sentenza impugnata e 4 della sentenza di primo grado);
– che, analogamente, il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge nonché l’insufficienza della motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato per bancarotta fraudolenta documentale specifica (ritenuta nonostante la difesa avesse dedotto il verificarsi di un incendio nel luogo in cui era state custodite le scritture contabili e un successivo furto); anch’esso indeducibile, in quanto si limita a prospettare una differente ricostruzione del dato fattuale, postulando una rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea, per come s’è detto, al sindacato riservato a questa Corte e affidata al giudice di merito, che, in concreto, con motivazione logica e coerente (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e pagg. 4 e 5 della sentenza di primo grado), ha dato atto delle ragioni della ritenuta infondatezza della tesi difensiva;
– che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l’inosservanza della legge e l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell recidiva specifica, è indeducibile, in quanto proposto per la priva volta in questa sede (per come emerge dalla incontestata ricostruzione processuale effettuata nella sentenza impugnata che la parte, avendone interesse, aveva l’onere di impugnare) e, comunque, manifestamente infondato in quanto la bancarotta fraudolenta , in tema di recidiva, “reati della stessa indole” non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi,
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presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, come in concreto tra la condotta fraudolenta che integra il reato di truffa e quella distrattiva o di sottrazio della documentazione contabile;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente