Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina le Prove
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, confermando una condanna per bancarotta fraudolenta e dichiarando il ricorso inammissibile. Questo caso sottolinea una regola fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione del diritto. Analizziamo la vicenda per comprendere le ragioni di tale decisione.
I Fatti: La Condanna per Bancarotta Fraudolenta
Un amministratore di società veniva condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancarotta impropria a seguito di operazioni dolose. Le accuse si fondavano su due pilastri principali:
1. Cessione di un credito senza contropartita: L’amministratore aveva ceduto un credito della società poi fallita a un’altra entità da lui stesso amministrata. Questa operazione è stata ritenuta ‘distrattiva’ perché avvenuta senza una reale contropartita economica, impoverendo di fatto la società a danno dei creditori.
2. Inadempienze fiscali sistematiche: Era stata accertata una sistematica, prolungata e ingente inadempienza agli obblighi fiscali fin dal momento in cui l’imputato aveva assunto la carica di amministratore.
Questi comportamenti, secondo i giudici di merito, avevano contribuito a causare o aggravare il dissesto finanziario dell’azienda, integrando così i reati contestati.
L’Appello e il Ricorso Inammissibile in Cassazione
Di fronte alla condanna confermata in appello, la difesa dell’amministratore ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente una carenza di motivazione e la mancata assunzione di prove decisive. In particolare, il ricorrente sosteneva che i giudici non avessero valutato correttamente la testimonianza di suo fratello.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato completamente queste argomentazioni, dichiarando il ricorso inammissibile per tre ragioni fondamentali:
1. Fuori fuoco: Il ricorso era tecnicamente errato. La difesa lamentava la ‘mancata assunzione’ di una prova, quando in realtà la prova (la testimonianza) era stata assunta e valutata. La vera doglianza riguardava l’interpretazione di tale prova, un vizio diverso da quello denunciato.
2. Generico: Le censure proposte erano una mera riproduzione di argomenti già ampiamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità.
3. Manifestamente infondato: Il motivo principale di inammissibilità. Il ricorrente chiedeva, di fatto, una ‘rilettura’ degli elementi di prova, auspicando un apprezzamento dei fatti diverso e a lui più favorevole. Questo è un compito che spetta esclusivamente al giudice di merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione è lapidaria e didattica. La Corte ribadisce che il suo ruolo non è quello di stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo e secondo grado sia l’unica o la migliore possibile. Il compito della Corte di legittimità è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, congrua e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e logicamente coerente su tutte le questioni, spiegando perché la cessione del credito fosse distrattiva e come le inadempienze fiscali sistematiche dimostrassero l’intento fraudolento. Proporre una diversa interpretazione delle prove, come ha tentato di fare la difesa, non costituisce un ‘vizio di legittimità’ che possa essere fatto valere in Cassazione, ma un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio sul fatto.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve basarsi su vizi di legge specifici e non può trasformarsi in un appello mascherato. La valutazione delle prove, la scelta tra diverse ricostruzioni fattuali possibili e l’interpretazione delle testimonianze sono prerogative esclusive dei giudici di merito. La Suprema Corte interviene solo quando la motivazione è assente, palesemente illogica o contraddittoria, non quando una parte semplicemente non condivide le conclusioni a cui i giudici precedenti sono pervenuti. La decisione di condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende serve proprio a sanzionare l’abuso dello strumento processuale, utilizzato in questo caso senza reali possibilità di successo.
Perché il ricorso dell’amministratore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico (ripeteva censure già respinte), manifestamente infondato (chiedeva una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione) e ‘fuori fuoco’ (contestava l’interpretazione di una prova citando il vizio di mancata assunzione).
Quali sono i limiti del giudizio della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
La Corte di Cassazione non può procedere a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto o a una nuova valutazione delle prove. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non sostituire il proprio apprezzamento dei fatti a quello del giudice di merito.
Quali comportamenti hanno portato alla condanna per bancarotta fraudolenta in questo caso?
La condanna si è basata su due condotte principali: una cessione di credito, ritenuta distrattiva perché priva di reale contropartita e a favore di una società collegata, e una sistematica, prolungata e ingente inadempienza agli obblighi fiscali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2417 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la sentenza di primo grado, di condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimonia per distrazione, bancarotta fraudolenta impropria per effetto di operazioni dolose, con la aggravante cui all’art. 219 comma 2 n. 1) I.f.;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso con cui il difensore si lamenta di carenza della motivazione mancata assunzione di prove decisive in ordine all’affermazione di responsabilità sotto il profilo ogget e soggettivo – è:
del tutto fuori fuoco, perché agganciato al vizio di cui alla lett. d) dell’art. 606 c.p.p., che r mancata assunzione di prove decisive, mentre, in concreto, il deducente si lagna di un’omessa od impropria interpretazione di una prova puntualmente assunta, la testimonianza del fratello del prevenuto; generico – perché meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla pronuncia della Corte territoriale (pagg. 8 e segg.) – e manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha pianamente motivato e argomentato – sotto il profilo della congruità e della logicità – su tutte le questioni devolute, sia quanto alla ricostruzione storica e logica effettuata, si alla scelta e alla valutazione degli elementi probatori utilizzati per l’affermazione di responsa (costituiti dalle plurime evidenze a riguardo della connotazione distrattiva della cessione di credi favore della RAGIONE_SOCIALE, significativamente amministrata dal medesimo imputato – del tutto pri di contropartita per la di poi fallita – in prossimità del fallimento,. dalla sistematica, prolungata inadempienza alle obbligazioni erariali sin dall’assunzione della veste di amministratore), esulando d poteri di questa Corte la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vi legittimità la mera prospettazione di un diverso e per il ricorrente più adeguato apprezzamento dell risultanze processuali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, e del somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 6/12/23