Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Conduce alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via per contestare una condanna penale, ma per avere successo non basta lamentare un’ingiustizia. È fondamentale che i motivi siano specifici, chiari e pertinenti. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un’impugnazione mal formulata, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione in un caso di bancarotta fraudolenta. Analizziamo perché la Corte ha respinto il ricorso, fornendo importanti lezioni sulla tecnica di redazione degli atti giudiziari.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Bancarotta all’Appello in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna di un imprenditore per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione. Secondo l’accusa, confermata nei primi due gradi di giudizio, l’imputato aveva sottratto beni dal patrimonio aziendale a danno dei creditori. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la sentenza di primo grado.
Contro questa decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basandolo su quattro motivi principali:
1. Violazione dei principi di legalità e tipicità della condotta penale.
2. Violazione del principio del ragionevole dubbio.
3. Mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
4. Omessa valutazione di prove ritenute decisive.
Tuttavia, la Corte Suprema non ha nemmeno esaminato il merito delle questioni, fermandosi a un giudizio preliminare sulla forma e la sostanza dei motivi stessi.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Inammissibile e la Condanna alle Spese
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati fossero talmente vaghi da non permettere un effettivo sindacato di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è stato Rigettato?
La decisione della Corte si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di natura processuale e l’altro relativo alla valutazione delle attenuanti.
La Genericità e Indeterminatezza dei Motivi del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione riguarda la valutazione dei motivi di ricorso. La Corte ha stabilito che il primo, il secondo e il quarto motivo erano “generici per indeterminatezza”. Secondo l’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, chi impugna una sentenza deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a enunciare principi generali (come il ragionevole dubbio o la legalità) e a lamentare un’omessa valutazione di prove, senza però:
– Indicare quali elementi specifici della motivazione della sentenza d’appello fossero errati.
– Spiegare come le prove non valutate avrebbero potuto portare a una decisione diversa.
In sostanza, il ricorso non ha instaurato un vero dialogo critico con la sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre doglianze generiche. Questo impedisce al giudice dell’impugnazione di comprendere il nucleo della censura e di esercitare il proprio controllo, rendendo il ricorso inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: quando un giudice nega le attenuanti, non è obbligato a esaminare e confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che motivi la sua decisione basandosi sugli elementi che ritiene decisivi o prevalenti.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adeguatamente giustificato il suo diniego facendo riferimento a indici di natura personale e fattuale che sconsigliavano un trattamento di favore. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione logica e sufficiente, allineandosi a precedenti sentenze (come la n. 28535/2014 e la n. 34364/2010).
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre spunti di riflessione cruciali. In primo luogo, evidenzia l’importanza fondamentale della specificità nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso in Cassazione non può essere una generica lamentela, ma deve essere un’analisi tecnica e puntuale dei vizi della sentenza di secondo grado. In secondo luogo, chiarisce che la motivazione del giudice sul diniego delle attenuanti generiche gode di un’ampia discrezionalità, purché sia ancorata a elementi concreti e non appaia illogica. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: un ricorso efficace è un ricorso mirato, non un’arringa generica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti prescritti dalla legge, come nel caso esaminato, in cui i motivi erano generici e indeterminati. Ciò significa che non indicavano in modo specifico gli errori della sentenza impugnata, impedendo alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le censure formulate sono vaghe, non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza impugnata e non indicano gli elementi specifici (di fatto o di diritto) su cui si fondano. Secondo l’art. 581 c.p.p., un ricorso deve essere specifico per essere ammissibile.
Come deve motivare un giudice il rigetto delle circostanze attenuanti generiche?
Il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli all’imputato. Può limitarsi a fare riferimento agli elementi che ritiene decisivi per negare il beneficio, purché la sua motivazione sia logica e adeguata, come confermato dalla giurisprudenza costante della Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36116 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36116 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’ELPIDIO A MARE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Ancona che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216 co.1 n-1 R.D. 267/1942;
Ritenuto che il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso – che denunzia rispettivamente: 1) violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilit ricorrente, più specificatamente in relazione ai principi di legalità e di tipicità della penalmente rilevante; 2) violazione di legge in ordine al principio del ragionevole dubbio vizio di motivazione quanto all’asserita omessa valutazione di prove decisive – sono tutti gener per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizi motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto (si vedano pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, qua rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non de necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedot dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenut comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore