Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un principio fondamentale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità di un ricorso. Nel caso di specie, un ricorso inammissibile presentato da un imputato per bancarotta fraudolenta documentale è stato respinto non per l’infondatezza delle accuse, ma per vizi formali e sostanziali dei motivi presentati. Questa decisione sottolinea l’importanza di una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, pena la chiusura definitiva del caso.
I Fatti del Processo e l’Approdo in Cassazione
Il ricorrente era stato condannato in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte di Appello di L’Aquila aveva parzialmente riformato la sentenza, rideterminando il trattamento sanzionatorio ma confermando la responsabilità penale. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: la violazione di norme sostanziali e l’erronea applicazione di norme procedurali relative alla valutazione della prova.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso, concludendo per una declaratoria di inammissibilità. La decisione si fonda su due pilastri procedurali che ogni difensore deve tenere a mente nell’affrontare il giudizio di legittimità.
Il Primo Motivo: la Genericità che Annulla la Difesa
Il primo motivo lamentava la violazione di diverse norme del Regio Decreto del 1942 (Legge Fallimentare) e del Codice Civile. Tuttavia, la Corte ha rilevato una grave carenza: la genericità. Il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. In pratica, l’imputato non aveva indicato in modo specifico gli elementi su cui si basava la sua censura. Di fronte a una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente non ha fornito al giudice dell’impugnazione gli strumenti per individuare i rilievi mossi e, di conseguenza, per esercitare il proprio sindacato. Un motivo di ricorso generico è un motivo inesistente agli occhi della Corte.
Il Secondo Motivo: la Semplice Ripetizione non è una Critica
Il secondo motivo, che contestava l’applicazione di norme sulla valutazione della prova, è stato giudicato anch’esso inammissibile. La ragione? Si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. La Cassazione, citando un proprio precedente (sentenza n. 42046 del 2019), ha ribadito che i motivi di ricorso devono assolvere una funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Ripetere le stesse doglianze senza confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dal giudice del grado precedente rende il motivo solo ‘apparente’ e non specifico. Nel merito, la Corte d’Appello aveva chiarito che la documentazione contabile era stata ritirata proprio su espressa richiesta dell’imputato, un fatto che smontava la sua linea difensiva.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si concentra sulla natura del giudizio di legittimità. Questo non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, la legge impone che il ricorso sia strutturato come una critica puntuale e ragionata alla decisione che si contesta. Non basta esprimere un dissenso generico o riproporre le stesse difese già vagliate e respinte. È necessario ‘dialogare’ con la sentenza d’appello, evidenziandone le presunte falle logiche o gli errori di diritto in modo chiaro e specifico. In assenza di questa specificità, il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito fondamentale per la pratica legale. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa della sentenza impugnata e la capacità di formulare censure che non siano né generiche né meramente ripetitive. La conseguenza di un ricorso inammissibile è drastica: la sentenza di condanna diventa definitiva e l’imputato è obbligato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso, di tremila euro. La decisione evidenzia che la forma e la sostanza dell’atto di impugnazione sono inscindibili e che la trascuratezza nella redazione può precludere l’accesso alla giustizia nel suo più alto grado.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano viziati: il primo era troppo generico e non specificava gli elementi criticati della sentenza impugnata; il secondo era una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica argomentata alla decisione.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Significa ripetere letteralmente gli stessi argomenti già presentati nel precedente grado di giudizio (l’appello), senza confrontarsi in modo critico e specifico con le motivazioni con cui il giudice d’appello li aveva respinti. Questo rende il motivo di ricorso non specifico e quindi inammissibile.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Inoltre, la sentenza di condanna diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12031 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12031 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTEL DI SANGRO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1.Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con cui il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale; letta la memoria dell’imputato; letta, altresì, la memoria di parte civile, che conclude per la rifusi delle spese senza quantificarle e rilevato che, in ogni caso, si tratta di memoria tardiva, di cui non può tenersi conto;
2.Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 33, 84, 216 e 223 della R.D. n. 267 del :L942 nonché dell’art. 2197 cod. civ., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli ellementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
3.Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione degli artt. 187, 192 e 533 cod. proc. pen. è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01). La sentenza impugnata, a pag. 6, ha spiegato che la documentazione della fallita era stata ritirata, presso un consulente ove era custodita, su espressa richiesta dell’imputato;
4.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; nulla sulle spese di parte civile, data la tardività della memoria
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 07 febbraio 2024.