Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1142 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1142 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a SCAFATI il 15/06/1985 COGNOME nato a OTTAVIANO il 18/11/1966
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria depositata e conclude per l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
udito il difensore
Il Difensore NOME del foro di NOLA si riporta ai motivi del ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
NOME e NOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 25 novembre 2022, la quale – previa rideterminazione della durata delle pene accessorie fallimentari e dichiarato NOME NOME interdetto dai pubblici per la durata di anni cinque – ha confermato la sentenza del Tribunale di Noia, che, a sua vol – previo assorbimento della contestazione sub 3) del capo B) in quella sub 1) del medesimo capo – li aveva ritenuti responsabili dei delitti di cui agli artt. 81 co.2, 110 cod. pen. 1 n. 1 e n. 2, 219, 223 n. 1 e n. 2 del R.D. n. 267/42 – capo A) – e di cui agli artt. 8 cod. pen., 216 co. 1 n. 1 e n. 2, 219,223 n. 1 e n. 2 del R.D. n. 267/42 – capo B) – commes in Noia il 23 febbraio 2010 – data della dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE nelle rispettive qualità di amministratore di diritto dal 9 giugno 2000 21 marzo 2006 e dal 1 marzo 2007 al 17 settembre 2009, nonché di amministratore occulto e di fatto nei restanti periodi e sino al fallimento (NOME COGNOME);
e di socio occulto della fallita, nonché nella qualità di socio e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE avente lo stesso oggetto sociale della fallita e cessionaria del ramo d’azien della fallita (NOME).
Sono stati articolati 4 motivi di ricorso.
1.11 primo motivo ha denunciato il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pe relazione all’affermazione di reità di NOME COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolen dissipazione o per distrazione contestati nell’imputazione.
La sottrazione delle disponibilità liquide e del magazzino – punto 2) del capo A) – è s rapportata ai dati di bilancio del 2008 – depositato nel 2009 – mentre la Corte territ avrebbe dovuto tener conto delle appostazioni delle scritture contabili al 30/9/2009, riten correttamente aggiornate anche dalla curatela del fallimento, solo a considerare che i cred dei fornitori insinuatisi al passivo della procedura sono ammontati ad una cifra nettamen inferiore rispetto a quelli emergenti dal citato bilancio.
La sentenza impugnata ha condannato gli imputati per la simulazione del contratto di cessione d’azienda a favore della RAGIONE_SOCIALE – punto 2) del capo B) – e sostenuto che il pagamento del corrispettivo non risulta provato; tale statuizione sarebbe in contrasto c l’imputazione stessa, nella quale si legge che il prezzo è stato pagato, anche se poi si conte il prelievo in contanti dell’importo così versato; e ancora – a riguardo dell’addebito di punto 4) del capo B) – sarebbe stata affermata la responsabilità degli imputati per distrazione di somme ricevute dalla RAGIONE_SOCIALE, mentre dalla motivazione della sentenza si enuclea che dallo stato patrimoniale della fallita, relativo al 2009, emerge un debito confronti della RAGIONE_SOCIALE per la cifra di euro 29.614, le cui schede contabili tutta attestano l’ avvenuto ripianamento in contanti; costituirebbe un’illazione che NOME COGNOME amministratore della RAGIONE_SOCIALE fosse consapevole che l’operazione di cessione di
ramo d’azienda di INDIRIZZO Noia non rispondesse agli interessi economici della cedente, ch in quel periodo gestiva altri due esercizi.
La motivazione della sentenza sarebbe carente anche a riguardo dell’affermazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, perché la contabilità no sarebbe stata aggiornata solo per un periodo di qualche mese, riferibile all’amministrazione NOME COGNOME che aveva acquisito le quote da NOME COGNOME; a riguardo, invece, dell’affermazione di responsabilità per la distrazione del magazzino, la Corte d’appello sarebbe affidata alle conclusioni congetturali del consulente tecnico del p.m., che l’ha desu dall’avvenuto azzeramento del dato di bilancio relativo alle rimanenze, mentre nessuna valenza dimostrativa degli indebiti prelievi di merce potrebbe attribuirsi al transito di autoveicoli allo scarico-merci della RAGIONE_SOCIALE nei primi giorni di settembre 2009; in real valore contabile del magazzino sarebbe stato soggetto ad artificiose alterazioni da parte del società poi fallita, per far fronte agli studi di settore in materia fiscale. In definit patrimoniale costituita dalle rimanenze non sarebbe determinabile “perché non esiste la contabilità” e perché il valore del magazzino sarebbe soggetto a “variabili” durante l’eserci infine, i finanziamenti dei soci sarebbero stati volti a “riparare” le condotte distrattive.
2.11 secondo motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale, in quanto i reati contestati avrebbero dovuto essere dichiarati estinti per prescrizione già alla data d sentenza di appello.
Il processo di primo grado è stato fissato per l’udlienza del 5 maggio 2017 (e rinviato al settembre 2017) che, però, sarebbe stata precedentemente calendarizzata come udienza di mero rinvio – in assenza, cioè, della programmazione di utili attività – sicchè non avr alcuna rilevanza che in tale occasione il difensore avesse dichiarato di aderire all’astensi collettiva indetta dalla categoria; inoltre, alla detta udienza il Tribunale non avrebbe compiere alcuna attività istruttoria, in quanto in diversa composizione rispetto a qu antecedente.
3.11 terzo motivo si è poggiato sulla carenza di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla affermazione di reità di NOME, fondata su dati inappaganti, ovve partecipazione a due assemblee dei soci della fallita e la titolarità di una delega ad operare conti correnti bancari della società; né sarebbe stato dato conto della prova de consapevolezza, in capo a costui, dello stato di dissesto della società poi fallita, quand’an sia stato amministratore della RAGIONE_SOCIALE, acquirente dalla RAGIONE_SOCIALE del ramo d’azien di INDIRIZZO Noia.
4.11 quarto e ultimo motivo si è doluto dei vizi di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento agli imputati delle attenuanti generiche c giudizio di prevalenza sulle aggravanti, negato solo in quanto essi non avrebbero confessato l rispettive responsabilità.
Considerato in diritto
1.Deve essere preliminarmente esaminato, per il suo carattere potenzialmente assorbente, il secondo motivo di ricorso, che ha eccepito la maturazione del termine massimo di prescrizione prima della data della pronuncia della sentenza impugnata.
Il motivo è manifestamente infondato.
Costituisce ius receptum che l’astensione del difensore dalle udienze a seguito dell’adesione a manifestazioni di sciopero indette dall’Unione delle Camere Penali, pur non costituendo un legittimo impedimento a comparire, costituisce una causa di sospensione della prescrizione che dura sino alla celebrazione dell’udienza successiva, anche qualora venga fissata oltre il termi di sessanta giorni previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen (cfr. Sez. 4, n. 10261 29/01/2013, M., Rv. 256067, secondo cui il rinvio dell’udienza dovuto all’adesione d difensore all’astensione collettiva dalle udienze determina la sospensione del termin prescrizionale per tutto il tempo necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fi garantire il recupero dell’ordinario svolgersi del processo).
Dalla consultazione dei processi verbali del dibattimento di primo grado, consentita al colle dalla natura della questione posta, si evince che l’udienza del 5 maggio 2017 è stata rinviata 15 settembre 2017 a causa dell’adesione del difensore all’astensione proclamata dalla categoria, senza riferimento alcuno a ragioni concorrenti o concomitanti, come l’assenza dei testimoni o le esigenze officiose dell’organo giudicante; non solo, ma a causa della mancata celebrazione dell’udienza del 5 maggio 2017 – prima udienza utile, conseguente al rinvio disposto d’ufficio all’udienza del 8 marzo 2017 per la rinnovazione della notificazione decreto dispositivo del giudizio alla persona offesa – non è stato possibile verificare la reg costituzione delle parti, trattare le questioni preliminari e dichiarare aperto il dibatt adempimenti tutti procrastinati al 15 settembre 2017, con evidente ricaduta sulla tempestivit dello svolgimento dell’istruttoria dibattimentale.
Risulta, quindi, corretto il calcolo compiuto dalla Corte territoriale che, ai fini del comp termine massimo di prescrizione, ha tenuto conto della sospensione derivante dall’adesione del difensore alla manifestazione collettiva di astensione delle udienze ; per tutto il periodo del rinvio dell’udienza.
Il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
2.11 primo motivo di ricorso, che denuncia, in un coacervo indistinto di osservazioni no sempre coordinate tra loro, l’omessa risposta al motivo d’appello riferito alla sussistenza reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, non è consentito dalla legge ed è manifestamente infondato.
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L’esame dell’atto di appello evidenzia come non sia stato declinato specifico motivo di censur attinente alla condanna per il reato di cui al capo A), essendo l’impugnazione confinata a asserzioni di generica contestazione; ed invero, a sostegno del primo motivo di gravame, nel contesto di una sintetica riproposizione delle nozioni istituzionali che descrivono la cond distrattiva nel reato di bancarotta fraudolenta e della citazione di una massi giurisprudenziale, il ricorrente si limita a riportare che “la cessione di ramo d’azienda da parte della società amministrata dal COGNOME a favore della RAGIONE_SOCIALE ha portato nelle casse della società l’importo di euro 110.000″; tra la righe, si enuclea poi che non sarebbe “stata offerta alcuna prova di un passaggio di denaro uscito dalle casse della falli successivamente confluito nelle costituite società di cui si fa menzione nella parte motiva de sentenza”, espressione che, nella sua vaghezza, è collegabile ad una precedente, di pari stile, che afferma che “alcun tipo di accertamento è stato svolto per accertare il luogo in cui denaro o i beni che si assumono sottratti alla società “RAGIONE_SOCIALE” siano confluiti”.
Quanto all’evocazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, neppure espressamente menzionato ma “nascosto” in alcune chiose del motivo di appello così proposto, onni-comprensivamente riferito a “tutti i delitti in contestazione”, il cenno difensivo è de generico ed è ridotto alla proposizione secondo la quale “negli anni in cui il sig. NOME COGNOME ha svolto il proprio ruolo di amministratore delegato della società RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE ha provveduto a depositare regolarmente i libri contabili ed il bilancio di esercizio come per altro confermato anche in sentenza laddove si specifica che l’ultimo bilanci depositato dalla fallita riguarda l’esercizio 2008 e che le scritture contabili erano aggiorn 30/9/2009, atteso che l’imputato ha cessato il proprio incarico in data 16/10/2009″; è seguita una annotazione riguardante la cessione delle quote e il passaggio della carica d amministratore in capo a NOME COGNOME in data 17 settembre 2009.
Si tratta di un’articolazione evanescente, che non contiene 1 – enunciazione specifica…dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l’impugnazione”, destinata dall’origine a rimanere travolta, anche in sede di appello, dal giudizio di inammissibilità.
Il Collegio rammenta, da un lato, che l’appello, al pari del ricorso per cassazion inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunci e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondam decisione impugnata (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte n provvedimento impugnato: così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822).
Dall’altro, è noto che il motivo con cui si proponga in Cassazione una doglianza rifer all’omessa motivazione in relazione ad un motivo d’appello comunque inammissibile risulta, a sua volta, geneticamente inammissibile. Infatti, il difetto di motivazione della sentenz appello in ordine a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati
inammissibilità originaria (vedi, Sez. 1, n. 7096 del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262700).
E ben si comprende la ratio sottesa a tale orientamento, poiché non avrebbe senso l’annullamento della sentenza di appello con rinvio al giudice di secondo grado a causa dell’omesso esame di un motivo di gravame, che in sede di rinvio per il suo esame sarebbe comunque destinato alla declaratoria di inammissibilità.
Sotto tale profilo, il motivo di ricorso deve ritenersi non consentito – perché oppone viola di legge, definite “macroscopici errori”, non dedotte con i motivi di appello – e, in ogni caso, aspecifico e manifestamente infondato.
3.Sotto altro profilo, mette conto ricordare il consolidato principio in base al quale, qua sentenze di primo e secondo grado concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi d prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Cass. sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; sez. 5, n.40005 del 7/3/14 COGNOME; sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; sez.2, n. 5606 del 8/2/07, Conversa e altro).
L’integrazione tra le due motivazioni si verifica allorchè i giudici di secondo grado abb esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei rispetto a quelli utiliz dal primo giudice e/o con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi adottate o ai pass logico-giuridici della decisione, e – a maggior ragione – quando i motivi di appello non abbi riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate chiarite nella decisione di primo grado, in risposta ai quali è consentita anche la motivaz per relationem, sempre che tale rinvio non comporti una sottrazione alle puntuali censure prospettate in sede di impugnazione; ed è parimenti inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stes ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti del necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’impugnazione (Cass. sez. 4, n. 18826 del 9/2/12).
Orbene, la motivazione della sentenza di primo grado (richiamata da quella del grado successivo), agganciandosi agli apporti testimoniali e tecnico-professionali del curato fallimentare e del consulente tecnico del pubblico ministero – dunque con esposizione razionale, persuasiva ed immune da censure di illogicità – ha evidenziato che:
in virtù dell’ultimo bilancio depositato, relativo al 2009 – ed in assenza di evidenze disto tra le suddette appostazioni e quelle delle scritture contabili al 30 settembre 2009, d peraltro, a partire dalla quale e significativamente’ qualsiasi aggiornamento è stato omesso così da precluderne la ricostruibilità (pag.10 sentenza di primo grado, pag. 8 sentenza appello) GLYPH – la società avrebbe dovuto possedere le disponibilità liquide, le giacenze d magazzino, i beni strumentali di cui ai punti 2) e 3) del capo A) dell’imputazione, e della
sorte alcuna giustificazione è stata fornita dall’imputato (pag.4), definito amministrato fatto per tutta la durata della vita dell’impresa sulla scorta di molteplici indicatori – p sentenza di primo grado, pagg. 7 e 9 sentenza di appello – con i quali il ricorrente non confrontato (durata del ruolo di amministratore di diritto; predominio gestionale del nego del centro commerciale “Vulcano Buono” e del punto vendita di INDIRIZZO, oggetto dell’illec cessione d’azienda, anche dopo il formale subentro del “nuove” amministratore, NOME COGNOME descritto anche dalla relazione del curatore e dalla consulenza tecnica come “testa di legno” inconsapevole ed impossidente, collocata strumentalmente al vertice di una impresa ormai protestata (pag.4 e pag. 9 della sentenza di appello);cointeressenze vantate dal prevenuto nelle compagini delle società a loro volta acquirenti del punto-vendita di INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, nel contesto di un disegno spoliativo delle consistenze patrimoniali della fallita anche attraverso il trasferimento contrattuale delle sue disponibilità; assunzio ruolo di garante dell’adempimento delle obbligazioni di pagamento dei canoni di locazione dell’immobile di INDIRIZZO nei confronti della proprietà);
il bilancio a sezioni contrapposte della fallita ha registrato un debito della RAGIONE_SOCIALE di 29.614 nei confronti della RAGIONE_SOCIALE – debito che tuttavia, nella scheda contab relativa a quest’ultima società, era stato annotato come estinto in denaro contante evidentemente e comunque non illogicamente riconducibili a risorse – liquide o materiali estromesse dalla fallita a favore della RAGIONE_SOCIALE nel più ampio contesto di dissipazione del proprio patrimonio e di cui l’imputato non ha fornito contezza, anche in considerazio della mancata ostensione delle scritturazioni contabili a partire dal settembre 2009 (pag.3 pag. 5 sentenza di primo grado, pag. 9 sentenza di appello, che ha stimato anche l’illeci veicolazione di parte del monte-merci a favore della medesima società);
la RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE – era in istato di dissesto dalla fine degli anni 2007/2008 (pag.4) e tale condizione di squilibrio ingravescente avrebbe dovul:o essere compensata da verificabili alienazioni di rimanenze di magazzino, i cui valori – di contro – erano r “statici”, così da potersi ragionevolmente ritenere, a fronte del mancato rinvenimento giacenze in sede d’inventario e dell’anomalo e considerevole incremento della voce contabile dei “finanziamenti del titolare per cassa” degli anni 2007/2009, l’avvenuto ricorso a vend non contabilizzate, con introiti oggetto di dissipazione o distrazione, non giustific controbilanciati da inesistenti passività derivanti dai fittizi finanziamenti dei soc sentenza di primo grado, pag. 5 sentenza di appello) – come da condotta contestata al punto 1) del capo B), in essa assorbita la distrazione di merci di analoga natura, di cui al punto 3 capo B) medesimo – ancora una volta nel “silenzio” della ragione di ricorso, essa sì rassegnata con argomentazioni assertive, congetturali e comunque prive di riscortro;
il contratto di cessione di ramo d’azienda di INDIRIZZO, stipulato in fase di gr tensione finanziaria, in capo alla RAGIONE_SOCIALE si è rivelato preordinato strumento di depauperamento delle consistenze economiche della società – punto 2) del capo B) – a cagione dei plurimi indicatori di fittizia interposizione della società acquire
denominazione molto simile alla dante causa, riconducibile al medesimo contesto familiare – in quanto partecipata e amministrata da NOME NOME, germano di NOME, già coinvolto nella conduzione della RAGIONE_SOCIALE in quanto delegato ad operare sui relativi conti correnti e partecipe di un paio di convegni assembleari; e ancora, di esteriorizzazione pressochè sovrapponibile a quella della di poi fallita, perché operante, dotata di parte degli dipendenti, nei medesimi locali, i cui canoni di locazione sono stati significativamente sal per mesi dalla RAGIONE_SOCIALE nonostante il credito di euro 97.308 accumulato nei confronti dell’acquirente nel corso del 2008, nonostante l’avvenuto perfezionamento della traslazione d’azienda e persino in epoca successiva al recesso di quest’ultima dal contratto d’affitto; solo, ma nel marzo 2010 – in epoca coeva al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, divenuta nel frattempo RAGIONE_SOCIALE– la RAGIONE_SOCIALE ha risolto consensualmente il contratto di locazione dell’immobile ed ha affittato il punto vendita alla RAGIONE_SOCIALE ente comunque riconducibile agli interessi patrimoniali di NOME (pag.7 sentenza di primo grado).
La sentenza impugnata – pagg. 5-9 – ha concordato con la rielaborazione della vicenda effettuata dal primo giudice ed ha puntualizzato che “l’effettivo pagamento del corrispettivo non risulta provato”.
Si è trattato, di tutta evidenza, di una strategìa operativa che ha deprivato la società dell’ complesso aziendale, avviamento incluso, in assenza di adeguata contropartita e in pregiudizio dei creditori, anche a voler trascurare il segmento dell’avvenuto pagamento del prezzo, già i sé inadeguato solo a considerare gli anomali esborsi sopportati dalla cedente RAGIONE_SOCIALE e l’esistenza all’epoca di un credito, vantato da quest’ultima, assai vicino, per en corrispettivo previsto dal contratto ( Cass. sez.5, n. 5991 del 1.0/01/2023, Parenti, 284249; Cass. sez.5, n. 31703 del 03/03/2015, COGNOME, Rv. 264:347; sez.5, n. 10778 del 10/01/2012, COGNOME, Rv. 252008).
Il motivo di ricorso in nulla si misura con il robusto tessuto enunciativo delle sentenze, tra indiscutibile inconsistenza e manifesta infondatezza.
Il terzo motivo di ricorso – che ha lamentato lacuna di motivazione in relazio all’affermazione della responsabilità concorsuale di NOME è travolto dall’inammissibilità, in primo luogo, a riguardo dell’addebito di partecipazione nell’operazion dissimulazione e distrazione del ramo d’azienda di Nola, INDIRIZZO per genericità e manifesta infondatezza.
Le sentenze dei gradi di merito – con argomentazioni piane, coerenti e certo non illogiche hanno concordemente esaltato la veste concorsuale di NOME NOME nella qualità, in primo luogo, di amministratore della RAGIONE_SOCIALE> ad hoc costituita nel luglio 2007 con la finalità di perfezionamento dell’operazione fraudolenta di “simulazione” della cessione del ram d’azienda della società fallita, conclusa nel luglio 2008 in frode ai creditori e ut supra ampiamente descritta; egli ha posto in essere una condotta di cosciente apporto causale a quella del congiunto NOME, finalizzata a drenare le disponibilità patrimoniali della società
fallita – riferite al complesso dei beni del negozio di INDIRIZZO Noia GLYPH ed il perimetro dell’elemento soggettivo doloso, per costante orientamento giurisprudenziale, può essere circoscritto alla consapevolezza del connotato distrattivo dell’operazione, sen necessità che il medesimo sia esteso alla conoscenza del dissesto della società (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016,COGNOME e altro, Rv. 266805).
Ma il motivo presta il fianco – quanto al dedotto vizio di motivazione in relazione alla conf dell’affermazione di responsabilità in relazione a tutte le imputazioni – ad un pari giudi manifesta infondatezza.
Le pronunce di merito hanno attribuito a COGNOME COGNOME un contributo penalmente rilevante con riferimento a tutti i comportamenti consumativi del reato di bancarotta fraudolen patrimoniale e documentale contestati nei capi A) e B), fondando tale affermazione sulla base di dati sintomatici validi ad integrarne prova del ruolo apicale di co-amministratore di delle società fallita, costituiti dalla partecipazione alle assemblee dei soci, rilevanti per degli assetti organizzativi ed operativi e dalla titolarità, dal gennaio 2008, di un’ i autorizzazione ad operare sui conti correnti – in sé indicativa della padronanza delle rela risorse – a cui ha fatto seguito, con le caratteristiche di “continuità” tipiche di uno inserimento organico nella compagine amministrativa, la decisiva compartecipazione strategica nell’artificiosa stipulazione del contratto di trasferimento di ramo d’azienda, che ha comport un indebito “distacco” di parte delle merci di proprietà dell’alienante in capo all acquirente, la NOME RAGIONE_SOCIALE come detto da lui formalmente rappresentata.
Si tratta, in definitiva, di un accertamento di merito, oggetto di valutazione insindacab sede di legittimità, purché sostenuta, come avvenuto nel caso di specie, da congrua e logica motivazione (Cass. sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540; sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, COGNOME, Ry.283850).
Alla assegnazione della veste di amministratore di fatto consegue quella della più ampia posizione di garanzia, dal momento che “in tema di reati fallimentari, l’amministratore “di fatto” della società fallita è da ritenere gravato dell’intera gam doveri cui è soggetto l’amministratore “di diritto”, per cui, ove concorrano le altre condizi ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamen penalmente rilevanti a lui addebitabili (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv.250844; sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, COGNOME e altri, Ry.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, COGNOME, Rv. 239040).
6.11 quarto motivo di ricorso degli imputati, che contesta il giudizio di comparazione opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità, è aspecifico ed è manifestament infondato, dal momento che – sotto un primo aspetto – si tratta di valutazione discreziona tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia fr mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale doven ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a rit
più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 de 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931); mentre – sotto altro aspetto – l’esposizione della ragione di critica si rivela fuori fuoco, perché il diniego opposto dalla sentenza impugnata non affatto appuntato sulla “assenza di confessione” degli imputati, ma ha sottolineato la grav dei fatti, ancorati a plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta, e la non ravvisabi segnali di ravvedimento e di resipiscenza, certamente non circoscrivibili alla mancat ammissione degli addebiti.
7.L’intervenuto decorso del termine di prescrizione in data successiva alla decisione impugnata non può essere rilevato in questa sede, poiché l’inammissibilità del ricorso per cassazion (determinata nella specie dalla genericità e manifesta infondatezza dei motivi) a riguardo del affermazione della responsabilità penale non consente il formarsi di un valido rapporto d impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217266).
8.Alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna degli imputati al pagament delle spese processuali e (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volon quindi a colpa, del ricorrente: Corte Cost. n.186 del 7-13 giugno 200C) al versamento, a favor della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3000.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7/11/2023
Il co(risi liere estensore
Il Presidente