Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta lamentare un’ingiustizia: è fondamentale che i motivi siano formulati con precisione e nel rispetto delle norme procedurali. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una formulazione vaga o di censure che non rientrano nelle competenze della Suprema Corte. Una recente ordinanza ci offre un chiaro esempio in materia di bancarotta fraudolenta, illustrando perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
Il Contesto: Condanna per Bancarotta Fraudolenta
Il caso trae origine dalla condanna di un imprenditore per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata. La sentenza, emessa in primo grado, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile del dissesto finanziario della propria attività, decideva di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a due motivi principali: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e un presunto vizio di motivazione riguardo all’elemento soggettivo del reato, cioè l’intenzionalità della sua condotta.
La Decisione della Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminati i motivi, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. In sostanza, la Corte ha stabilito che i motivi presentati non avevano i requisiti per essere discussi. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della giurisprudenza penale e processuale. Analizziamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato respinto.
Le Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Il primo motivo riguardava la richiesta di applicazione delle attenuanti generiche, che avrebbe comportato una riduzione della pena. La Cassazione ha ribadito un principio cardine: la valutazione delle circostanze e la determinazione della pena (la cosiddetta “graduazione”) rientrano nella piena discrezionalità del giudice di merito (tribunale e corte d’appello).
La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva ampiamente giustificato la sua decisione di non concedere le attenuanti, facendo riferimento a elementi concreti come i precedenti penali dell’imputato, un suo precedente fallimento e l’ingente entità del passivo societario. La motivazione era quindi congrua e adeguata, rendendo la censura inammissibile in sede di legittimità.
La Genericità del Motivo sull’Elemento Soggettivo
Il secondo motivo, relativo alla sussistenza dell’intenzione di commettere il reato, è stato bocciato per una ragione puramente procedurale: la sua indeterminatezza. L’articolo 581 del codice di procedura penale impone che i motivi di ricorso indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva formulato una critica generica, senza indicare quali elementi specifici della sentenza fossero errati o su quali prove si basasse la sua doglianza. Questa mancanza di specificità ha impedito alla Corte di Cassazione di individuare con precisione il punto della decisione da riesaminare e di esercitare il proprio controllo di legittimità. Un motivo così formulato, secondo la Corte, non è idoneo a innescare un valido giudizio di impugnazione.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Formulato
L’ordinanza in esame sottolinea un aspetto cruciale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, ogni censura deve essere autosufficiente, specifica e pertinente. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sanzione processuale, ma la logica conseguenza di un’impugnazione che non rispetta le regole fondamentali del dialogo con la Suprema Corte, con l’effetto di rendere definitiva la condanna.
Perché il motivo sulle attenuanti generiche è stato respinto?
È stato respinto perché la valutazione e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente motivato la sua decisione di non concederle, basandosi sui precedenti penali dell’imputato, un precedente fallimento e l’entità del passivo.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che è privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Non indica gli elementi di fatto e le ragioni di diritto su cui si basa la censura, impedendo così al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio controllo.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza è stata che il ricorso non è stato esaminato nel merito, la condanna è diventata definitiva, e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26727 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26727 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il 12/06/1941
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta aggravata;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, la seconda parte di pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte di Appello ha chiarito adeguatamente perché l’imputato non fosse meritevole del beneficio richiesto, richiamando i diversi precedenti penali e già fallito, nonché l’entità del passivo);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo, è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.;
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