Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12206 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12206 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a FIRENZE il 15/12/1958
avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione; con successiva memoria ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale si denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’analisi delle prove emerse all’esito dell’istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alla prova testimoniale e documentale – ed il secondo motivo – con cui si censura l’inosservanza della legge penale per insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, con particolare riferimento all’accertamento della volontà in capo all’imputata di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia per i creditori – oltre ad essere entrambi indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01), sono altresì non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convindmento (si vedano, in particolare, pagg. 8-12) e manifestamente infondati poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 8-12) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Ritenuto, infine, che non va accolta la richiesta della parte civile di condanna della ricorrente alla rifusione delle spese in suo favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, o il suo rigetto senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 15 gennaio 2025.