Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso di Bancarotta Fraudolenta
La Corte di Cassazione svolge un ruolo cruciale nel nostro sistema giudiziario, garantendo l’uniforme interpretazione della legge. Tuttavia, l’accesso a questo giudizio di ultima istanza è subordinato a regole precise. Una recente ordinanza ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di appello, dichiarando un ricorso inammissibile presentato da un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta. Questa decisione offre spunti fondamentali su come formulare correttamente un ricorso per evitare una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un imprenditore condannato in primo grado e in appello per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (relativa alla tenuta delle scritture contabili) e distrattiva (relativa alla distrazione di beni aziendali). La Corte d’Appello aveva parzialmente modificato la sentenza di primo grado solo per quanto riguarda l’entità della pena, ma aveva confermato pienamente la responsabilità penale dell’imputato. Contro questa decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su due motivi principali.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
L’imputato ha presentato due censure alla Corte di Cassazione, che però sono state entrambe respinte.
1. Inutilizzabilità delle dichiarazioni: Il primo motivo lamentava l’inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute in una denuncia-querela che lo stesso imputato aveva presentato spontaneamente e che era stata acquisita al processo con il consenso del suo difensore. Secondo la difesa, tali dichiarazioni non avrebbero dovuto essere usate contro di lui.
2. Errata comparazione delle circostanze: Il secondo motivo contestava la decisione della Corte d’Appello di considerare equivalenti le circostanze attenuanti e quelle aggravanti, anziché far prevalere le prime, con conseguente riduzione della pena.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i punti, dichiarando il ricorso inammissibile nel suo complesso.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha fornito una chiara spiegazione per la sua decisione, analizzando separatamente i due motivi di ricorso.
Genericità del Primo Motivo
Per quanto riguarda la presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni, la Corte ha definito il motivo come generico. Non è sufficiente, infatti, lamentare un vizio procedurale. Chi ricorre in Cassazione ha l’onere di dimostrare la decisività dell’elemento contestato. In altre parole, l’imputato avrebbe dovuto spiegare in modo specifico e dettagliato come quelle dichiarazioni avessero influenzato in modo determinante la sentenza di condanna. Non avendolo fatto, il motivo è risultato vago e, di conseguenza, inammissibile. La Corte non può riesaminare l’intero processo per cercare di capire l’importanza di una prova; è il ricorrente che deve evidenziarla.
Manifesta Infondatezza del Secondo Motivo
Sul secondo punto, relativo al bilanciamento delle circostanze, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito (tribunale e corte d’appello). La Corte di Cassazione può intervenire solo se tale valutazione è palesemente illogica, arbitraria o priva di motivazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta di equivalenza, ritenendola la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata considerata sufficiente e non sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso per Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie lamentele. Deve essere un atto tecnico, preciso e autosufficiente, in grado di evidenziare un errore di diritto chiaro e decisivo commesso dal giudice precedente. La genericità dei motivi o la contestazione di valutazioni discrezionali del giudice di merito, se adeguatamente motivate, portano inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del condannato.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato generico?
Perché l’appellante non ha illustrato in che modo gli elementi di prova, tratti dalla denuncia che contestava, siano stati decisivi per la sua condanna, limitandosi a lamentarne l’inutilizzabilità.
In quali casi la Corte di Cassazione può sindacare il giudizio di comparazione tra circostanze?
La Corte di Cassazione può intervenire solo se la valutazione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio, di un ragionamento illogico o se manca di una motivazione sufficiente. Non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità ha comportato la conferma definitiva della condanna e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40633 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40633 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA CATERINA VILLARMOSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza di primo grado in punto di trattamento sanzionatorio, ne ha confermato la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta dell’inutilizzabilità delle dichiarazioni contenute nella denuncia – querela spontaneamente presentata dall’imputato ed acquisita in giudizio con il consenso del suo difensore, è generico, poiché non illustra la decisività degli elementi di prova eventualmente tratti da quel contenuto di quell’atto (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 3), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025