Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara in Cassazione
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la specificità dei motivi di ricorso. Il caso in esame ha portato a dichiarare un ricorso inammissibile presentato da un imprenditore condannato per bancarotta documentale, evidenziando come argomentazioni generiche e teoriche non possano trovare accoglimento in sede di legittimità. Questa decisione offre spunti preziosi sull’importanza di redigere un atto di impugnazione in modo dettagliato e pertinente.
La Vicenda Processuale: Dalla Condanna alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine con una condanna per il reato di bancarotta documentale semplice emessa dal Tribunale. Secondo l’accusa, l’imputato non aveva tenuto correttamente le scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del giro d’affari della sua impresa. La sentenza di primo grado, che teneva conto anche della recidiva, è stata successivamente confermata integralmente dalla Corte d’Appello.
Non arrendendosi, l’imprenditore ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione nella sentenza d’appello riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
Il Ricorso Inammissibile e i Requisiti di Specificità
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede proprio nella valutazione di questo unico motivo di ricorso. I giudici hanno stabilito che il ricorso inammissibile era tale perché le doglianze sollevate erano astratte e generiche. L’atto di impugnazione, infatti, si limitava a presentare “deduzioni di mera teoria”, senza ancorarle a specifiche ragioni di diritto o a concreti dati di fatto che potessero effettivamente mettere in discussione il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello.
La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione. Pertanto, un ricorso deve indicare con precisione quali parti della sentenza impugnata sono errate e perché, non limitarsi a contestare genericamente la conclusione raggiunta dai giudici di merito.
Le Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è una mera formalità. Essa comporta conseguenze significative per il ricorrente. In primo luogo, la condanna diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Infine, come nel caso di specie, viene condannato al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è stata chiara e lineare. Il ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto prospettava deduzioni teoriche, prive di un reale confronto con la sentenza impugnata. Mancavano, secondo i giudici, “le ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e che chiariscano la portata critica nei confronti della sentenza impugnata”. In sostanza, il ricorrente non ha spiegato in modo specifico e puntuale dove e perché i giudici d’appello avrebbero sbagliato nel confermare la sua colpevolezza. Un’impugnazione che non si confronta criticamente con la motivazione della decisione precedente, ma si limita a riproporre le proprie tesi in modo astratto, non supera il vaglio di ammissibilità della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la specificità è un requisito imprescindibile per un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso verso una condanna; è necessario articolare critiche precise, pertinenti e fondate su elementi concreti, sia fattuali che giuridici. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile serve da monito: l’accesso al giudizio di legittimità richiede rigore e preparazione tecnica, e l’abuso di questo strumento processuale attraverso motivi generici comporta conseguenze onerose.
Perché il ricorso presentato alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Presentava argomentazioni puramente teoriche e non era supportato da specifiche ragioni di diritto o dati di fatto che criticassero puntualmente la motivazione della sentenza d’appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in via definitiva per il reato di bancarotta documentale semplice, con l’aggravante della recidiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39454 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39454 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rg. 21362/2024 – Rel. Borrelli – Ud. 25.09.2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che, ha confermato la sentenza del 4 giugno 2020 del Tribunale di Bari che aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato di bancarotta documentale semplice e, ritenuta la recidiva, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni di mera teoria e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e che chiariscano la portata critica nei confronti della sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2024
estensore GLYPH Il Consigli
Il Presidente