Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Caso della Bancarotta Fraudolenta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile della presentazione di motivi di impugnazione generici e non specifici. Il caso in esame riguarda una condanna per gravi reati fallimentari e offre uno spunto cruciale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e l’importanza di una difesa tecnica e puntuale.
I Fatti del Processo
Due soggetti, amministratori (uno dei quali di fatto) di una società poi dichiarata fallita, erano stati condannati in primo e secondo grado per reati di bancarotta fraudolenta. Le accuse, confermate dalla Corte d’Appello, riguardavano due condotte distinte:
1. Distrazione patrimoniale: sottrazione di attrezzature e giacenze di magazzino dal patrimonio della società, a danno dei creditori.
2. Bancarotta documentale: occultamento delle scritture contabili, rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la difesa degli imputati proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Ricorso Inammissibile in Cassazione: Un Errore di Impostazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per la sua indeterminatezza e aspecificità. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a riprodurre le stesse doglianze già presentate e respinte nel grado precedente. Questo approccio è stato giudicato del tutto inefficace.
La Mancata Confrontazione con la Sentenza d’Appello
Secondo gli Ermellini, i ricorrenti non si sono confrontati con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva chiarito in modo completo e congruo diversi aspetti cruciali, tra cui:
* L’irrilevanza di presunti vizi della procedura fallimentare ai fini del processo penale.
* Le ragioni per cui uno degli imputati era stato qualificato come “amministratore di fatto” della società fallita.
* La sussistenza della responsabilità penale per la distrazione dei beni aziendali.
* La prova dell’occultamento dei documenti contabili.
Il Ruolo della Corte di Cassazione e il Vizio del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza ribadisce che il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non può riesaminare le prove o fornire una lettura alternativa dei fatti, a meno che il ricorso non denunci un travisamento specifico, decisivo e palese della prova, cosa che nel caso di specie non è avvenuta. Un ricorso che, di fatto, chiede ai giudici di legittimità di rivalutare il materiale probatorio è, per sua natura, destinato a diventare un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della decisione risiede nella violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso. La legge processuale esige che l’atto di impugnazione contenga una critica argomentata e puntuale del provvedimento che si intende contestare, evidenziandone i presunti vizi logici o giuridici. La mera riproposizione di argomenti già esaminati e rigettati, senza indicare perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata, rende il ricorso vago e fine a se stesso. La Corte ha quindi concluso che le deduzioni dei ricorrenti erano assertive, apodittiche e non idonee a scalfire la coerenza logica della sentenza d’appello.
Le Conclusioni
La declaratoria di inammissibilità ha reso definitiva la condanna per i due imputati, che sono stati anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questa pronuncia rappresenta un monito importante: l’accesso al giudizio di Cassazione richiede un’elevata tecnicità e la capacità di formulare censure precise e pertinenti. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche per l’imputato, confermando la solidità della decisione impugnata.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la sua indeterminatezza e aspecificità. Si limitava a riprodurre le stesse deduzioni già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni esposte nella motivazione della sentenza impugnata.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti e le prove di un processo?
No, il giudizio della Corte di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. La Corte non può effettuare una nuova valutazione delle prove o una lettura alternativa dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la dichiarazione di inammissibilità ha reso definitiva la loro condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37576 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37576 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che con sentenza in data 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME e COGNOME NOME per i delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, L.F. (capo A) e 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1 e 223, comma 1, L.F. (capo B) (fatti commessi in Palermo il 15 giugno 2016);
– che il ricorso per cassazione nell’interesse di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, proposto a mezzo del comune difensore e con unico atto di impugnativa, è affidato ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità degli imputati, è inammissibile in ragione dell’indeterminatezza e dell’aspecificità delle deduzioni articolate a sostegno: consta, infatti, di deduzioni che riproducono la stessa assertività e apoditticità dei motivi di appello e che continuano a non confrontarsi affatto con quanto, in maniera completa e congrua, ha esposto il giudice di appello circa l’irrilevanza per il processo penale di eventuali vizi che affliggono la procedura fallimentare (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), nonché circa le ragioni per le quali NOME fosse ,stato ritenuto amministratore di fatto della fallita RAGIONE_SOCIALE – cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata -, nonché circa le ragioni per le quali fosse stata affermata la responsabilità dei ricorrenti per la condotta di distrazione delle attrezzature e giacenze di magazzino contestata al capo 1) – cfr. pag. 7 della sentenza impugnata – e per la condotta di occultamento delle scritture contabili della società fallita contestata al capo 2) – cfr. pag. 4 della sentenza impugnata -; le stesse sono, comunque, non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisarnenti (Sez. n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sei. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
– ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle mmende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente