Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36349 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36349 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MAGLIANO SABINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Roma che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 223, comma 2, n. 2, 21 comma 2, n. 1 legge fallimentare (capo A) e 223, comma 1, 216, comma 1, n. 2, 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare (capo B);
considerato che il primo e il terzo motivo – che lamentano la violazione della legge pena e il vizio di motivazione in ordine, rispettivamente, all’affermazione di responsa dell’imputata per il reato di cui al capo A e alla mancata riqualificazione delle condotte in di bancarotta semplice – sono privi di specificità in quanto non contengono un’effettiva cr nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262575 – 01), limitandosi a riportare, con assunti del tutto generici, le doglianze prospettate con l’atto di appello e di dalla Corte territoriale;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che adduce la violazione della legge censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsab reato di cui al capo B, poiché in capo all’imputata difetterebbe il dolo, non è consentito legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 2, n. del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione d legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circosta attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, è del tutto generico e manifestamente infondato in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientr nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’eser del potere discrezionale ad essa riservato, avendo riguardo in particolare alla durata nel te dell’agire illecito dell’imputata e ai suoi precedenti (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/0 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01) tale iter non può essere ritualmente censurato mediante la prospettazione, peraltro generica, di elementi di fatto meritevoli di vaglio ad avviso della difesa;
rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nell memoria presentata dal difensore dell’imputata, che ha ribadito la fondatezza dei motivi ricorso, compendiandone il contenuto e ulteriormente affermando – assunto, come esposto, manifestamente infondato – il difetto di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento d circostanze;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnaz (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento d processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/06/2024.