Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma Condanna per Bancarotta
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la precisione e la specificità dei motivi sono fondamentali. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché basato su argomentazioni generiche e non pertinenti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace e le conseguenze di una sua formulazione inadeguata, specialmente in materie complesse come i reati fallimentari.
I Fatti del Caso: La Condanna per Bancarotta
Il caso ha origine dalla condanna di un imprenditore da parte della Corte d’Appello di Napoli per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Si tratta di accuse molto gravi, che implicano la distrazione o l’occultamento di beni aziendali a danno dei creditori. A seguito della conferma della condanna in secondo grado, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel sistema giuridico italiano.
L’Appello in Cassazione e i Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali. Con il primo, ha contestato la sentenza d’appello lamentando una presunta omessa confutazione dei motivi precedentemente sollevati. Con il secondo motivo, ha criticato il diniego della sospensione condizionale della pena, un beneficio che avrebbe evitato l’esecuzione della condanna detentiva. Tuttavia, entrambi i motivi sono stati giudicati dalla Suprema Corte come carenti di specificità.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello procedurale: il ricorso non era idoneo a essere esaminato perché non rispettava i requisiti di legge. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione
L’ordinanza spiega chiaramente le ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità, offrendo indicazioni importanti sulla corretta redazione di un ricorso.
Genericità dei Motivi e Mancato Confronto
Il primo motivo è stato considerato generico e assertivo. La Corte ha sottolineato che l’imputato si è limitato a formulare censure di fatto o a denunciare un’omessa confutazione, senza però confrontarsi realmente con la motivazione della Corte territoriale. In pratica, non è sufficiente lamentare che i giudici d’appello non abbiano risposto; è necessario dimostrare in modo specifico dove e perché la loro risposta sia stata errata o carente, dialogando criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. La mancanza di questo confronto sostanziale rende il motivo del ricorso inammissibile.
Sospensione Condizionale e Prognosi di Pericolosità
Anche il secondo motivo, relativo al diniego della sospensione condizionale della pena, è stato giudicato generico. La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su un’ampia motivazione riguardante la prognosi negativa sulla pericolosità sociale dell’imputato. Secondo la Cassazione, questa motivazione era di per sé sufficiente a giustificare il diniego, a prescindere dall’età avanzata dell’imputato o dall’entità della pena. Il ricorrente, invece di contestare specificamente questa valutazione sulla pericolosità, non ha affrontato il nucleo centrale della motivazione della corte, rendendo anche questo motivo inefficace.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del processo penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma deve essere un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. La genericità e l’assertività non hanno spazio in questa sede. La decisione sottolinea che ogni motivo di ricorso deve essere autosufficiente e deve attaccare in modo mirato la ratio decidendi (la ragione della decisione) del giudice precedente. In caso contrario, il rischio concreto è quello di un ricorso inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di subire ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente assertivi e non si confrontavano in modo sostanziale e critico con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000,00 euro. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
Perché è stata negata la sospensione condizionale della pena all’imputato?
La sospensione condizionale è stata negata perché la Corte d’Appello ha formulato una prognosi negativa sulla pericolosità sociale dell’imputato. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione autonoma e sufficiente a giustificare il diniego, e il ricorrente non l’ha contestata in modo specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31531 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Napoli ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.
Considerato che con il rimo motivo di ricorso vengono formulate solo censure in fatto o meramente assertive nella denunzia dell’omessa confutazione dei motivi d’appello invece effettuata dalla Corte territoriale con motivazione con la quale il ricorrente non si è sostanzialmente confrontato.
Considerato che il secondo motivo è parimenti generico nella misura in cui non si confronta con l’ampia motivazione resa dalla Corte in merito alla prognosi negativa sulla pericolosità dell’imputato, autonomamente idonea a sostenere il diniego della sospensione condizionale della pena a prescindere dalla possibilità che l’imputato possa accedervi in ragione dell’entità della pena irrogata e dell’età del medesimo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/5/2024