Ricorso inammissibile in Cassazione: il caso della bancarotta documentale
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: per contestare una sentenza di condanna, non basta ripetere le stesse argomentazioni già respinte in appello. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e fattuali, che non centrano il vero obiettivo del giudizio di legittimità. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di bancarotta semplice documentale. Le corti di merito avevano ritenuto provata la sua responsabilità penale. L’imputato decideva quindi di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi: contestava la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla sussistenza del reato e lamentava la mancata applicazione dell’articolo 131 bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’imputato non avevano le caratteristiche richieste dalla legge per poter essere esaminati. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni della sua decisione. I motivi del ricorso sono stati giudicati come ‘mere doglianze in punto di fatto’. In altre parole, l’imputato non contestava un errore nell’applicazione della legge da parte dei giudici d’appello, ma cercava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano le prove, ma un organo che verifica la corretta applicazione delle norme giuridiche.
Inoltre, i giudici hanno sottolineato come i motivi fossero una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già presentati e respinti in appello. Questo comportamento rende il ricorso non specifico, ma solo apparente, perché non si confronta criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso efficace deve ‘dialogare’ con la decisione che contesta, evidenziandone le presunte falle logiche o giuridiche, non ignorandola e riproponendo le stesse tesi. La mancanza di questa critica argomentata ha privato il ricorso della sua funzione tipica, portando alla dichiarazione di ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per cassazione è uno strumento tecnico che richiede precisione e rigore. Non può essere utilizzato come un ultimo tentativo per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. Per avere una possibilità di successo, è essenziale formulare motivi specifici, che individuino con chiarezza gli errori di diritto o i vizi di motivazione della sentenza impugnata, evitando di riproporre argomentazioni puramente fattuali o già respinte senza un’adeguata critica. La conseguenza di un ricorso generico, come in questo caso, non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni a carico del ricorrente.
Perché il ricorso dell’imprenditore è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano considerati generiche lamentele sui fatti, già esaminati e decisi nei precedenti gradi di giudizio, e una semplice ripetizione delle argomentazioni già respinte dalla Corte d’Appello, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Qual era il reato contestato all’imprenditore?
L’imprenditore era stato condannato per il reato di bancarotta semplice documentale, che si configura quando non vengono tenute o vengono tenute in modo irregolare le scritture contabili obbligatorie.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31447 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a CANTU’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Como di condanna per il reato di bancarotta semplice documentale;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunzia vizio d motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato – ed il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimi perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.