Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32635 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32635 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SCAFATI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale;
considerato che l’unico motivo di impugnazione – che deduce il vizio di motivazione e la violazione della legge penale circa la responsabilità dell’imputato e il diniego dell’applicazio della disciplina del reato continuato – lungi dal muovere compiute censure di legittimità:
quanto alla responsabilità del ricorrente, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova una ricostruzione alternativa qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01);
quanto alla continuazione, si affida ad asserti generici ed è manifestamente infondato poiché, con i motivi aggiunti di appello era stata dedotta la sola contiguità temporale dei fatti discorso e l’omogeneità delle violazione snza neppure allegare la sussistenza di un programma criminoso comune ad essi e, dunque, la motivazione della sentenza impugnata contiene una disamina congrua sul punto (cfr. p. 5);
rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, la memoria difensiva che ha ribadito la fondatezza del ricorso per il tramite di enunciati assertivi;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/06/2025.