Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6607 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6607 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a REGGIO CALABRIA il 07/07/1971
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello d Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 223, in relaz all’art. 216, comma 1, n. 1), 219, comma 2, n. 1), legge fall. (capo A della rubrica), 2 relazione all’art. 216, comma 1, n. 2), 219, comma 2, n. 1), legge fall. (capo B);
considerato che:
il primo motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della legge penale vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato – !ungi dal muo compiute censure di legittimità, ha prospettato, senza neppure denunciare effettivamente i travisamento della prova, una ricostruzione alternativa del fatto e del compendio probatorio no consentite in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 01), risultando, inoltre, manifestamente infondato nella parte in cui sottolinea la rile dell’affidamento della tenuta della contabilità ad un professionista (Sez. 5, n. 36870 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133 – 01);
il secondo motivo di ricorso – con il quale si assume la violazione della legge penale ordine alla mancata derubricazione del reato ai sensi dell’art. 217, comma 2, legge fall.- no consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di f
il terzo motivo di ricorso – con cui si assumono la violazione della legge penale e il di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti posti alla base della dichiarazion fallimento – è manifestamente infondato poiché in contrasto con la costante giurisprudenza d legittimità ai sensi della quale il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di b ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell’imprenditore n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239398 – 01);
il quarto motivo – con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuant generiche (con giudizio di prevalenza) – è manifestamente infondato e versato in fatto, in quant la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell’eser del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, R 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME Rv. 271269 – 01), richiamando l gravità e la pluralità degli atti distrattivi, nonché l’entità del pregiudizio arrecato ai c tale iter non può essere ritualmente censurato mediante un diverso apprezzamento degli elementi di merito, considerati dalla difesa meritevoli di vaglio;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/11/2024.