Ricorso Inammissibile per Bancarotta: la Necessità di Motivi Specifici
L’ordinanza in esame offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali del ricorso per Cassazione, evidenziando come la genericità dei motivi possa portare a un ricorso inammissibile e alla conferma definitiva di una condanna. Il caso riguarda un amministratore di una società a responsabilità limitata, condannato per bancarotta documentale a causa della tenuta irregolare delle scritture contabili.
I Fatti del Processo
L’imputato, in qualità di amministratore di una s.r.l. in liquidazione, era stato accusato e condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dagli articoli 216 e 223 della Legge Fallimentare. La contestazione specifica era di aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.
La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 25 marzo 2025, aveva confermato il giudizio di responsabilità penale. Contro questa decisione, l’amministratore ha proposto ricorso presso la Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna.
Analisi del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi di ricorso presentati dalla difesa, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione era del tutto indeterminata. I motivi addotti si sostanziavano in una serie di ‘enunciati astratti’, privi di qualsiasi collegamento concreto con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. In pratica, la difesa non ha contestato punto per punto le ragioni della condanna, ma si è limitata a formulare critiche generiche.
Questo approccio viola un requisito fondamentale prescritto dall’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, il quale impone che i motivi di ricorso debbano indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Un ricorso che manca di questa specificità viene considerato ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse, al contrario, condotto un ‘approfondito esame’ della responsabilità dell’imputato, richiamando anche le motivazioni della sentenza di primo grado. La decisione di secondo grado era, quindi, solida e ben argomentata.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorrente avrebbe dovuto presentare critiche puntuali e specifiche, dimostrando dove e perché i giudici di merito avrebbero errato. Limitarsi a enunciazioni di principio o a doglianze astratte non è sufficiente per attivare un sindacato di legittimità da parte della Cassazione. La Corte, non riscontrando il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge, non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione finale ha comportato non solo la conferma della condanna penale, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi meticolosa e critica della sentenza impugnata. È indispensabile individuare vizi specifici, siano essi di violazione di legge o di motivazione illogica, e articolarli in modo chiaro e concreto. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici, rendendo la condanna irrevocabile.
Per quale reato è stato condannato l’amministratore?
È stato condannato per il reato di bancarotta documentale, previsto dagli artt. 223 e 216 della Legge Fallimentare, per aver tenuto le scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto indeterminati e astratti, privi di un concreto collegamento con la motivazione della sentenza impugnata, violando così i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione della Cassazione?
Oltre alla conferma definitiva della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3869 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3869 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME Po NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze ha confermato il giudizio di responsabilità penale nei suoi confronti in relazione al reato di cui agli artt. 223 comma 1 con riferimento all’art. 216, comma 1 n.2 della L. Fall., perché, in qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, teneva i libri e le altre scritture contabil maniera da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, è del tutto indeterminato, sostanziandosi in una serie di enunciati astratti, privi di qualsiasi concreto aggancio alla motivazione della sentenza, nella quale, al contrario, vi è un approfondito esame (anche attraverso il richiamo alla
motivazione della sentenza di primo grado) sul tema della responsabilità dell’imputato (si vedano, in particolare le pp. 4 e 5 della sentenza).
Il ricorso, dunque, non rispetta i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025