Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa la Causa
L’esito di un processo non si decide solo nel merito, ma anche nel rispetto delle regole procedurali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa porre fine alle speranze di un imputato, confermando una condanna senza neppure entrare nel vivo delle questioni. Il caso in esame riguarda un’accusa di bancarotta fraudolenta patrimoniale e dimostra l’importanza cruciale di redigere un atto di impugnazione specifico e puntuale.
I Fatti del Processo
Un imprenditore, condannato sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, decideva di presentare ricorso per Cassazione, l’ultimo grado di giudizio. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile: la formulazione stessa del ricorso.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha analizzato i due motivi di ricorso presentati dalla difesa e li ha bocciati entrambi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La decisione non si basa su una valutazione della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma esclusivamente sulla scorretta impostazione dell’atto di impugnazione.
Primo Motivo: La Violazione dell’Art. 581 c.p.p.
Il primo motivo lamentava una presunta violazione di legge riguardo alla mancata assoluzione. La Corte lo ha definito ‘del tutto generico’ e ‘indeterminato’. Secondo i giudici, il ricorso non rispettava i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. In pratica, la difesa non aveva indicato con precisione gli elementi che, a suo avviso, rendevano errata la motivazione della sentenza d’appello. Una critica vaga non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i punti contestati e di esercitare il proprio controllo.
Secondo Motivo: La Mera Ripetizione degli Argomenti
Il secondo motivo, relativo all’errata applicazione della legge sulla bancarotta, è stato giudicato altrettanto inefficace. La Corte ha osservato che si trattava di una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti in appello. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia del precedente atto di appello. Deve contenere una critica argomentata e specifica proprio contro la sentenza di secondo grado, spiegando perché le ragioni dei giudici d’appello sarebbero sbagliate. In questo caso, il ricorso si limitava a riproporre le stesse tesi, senza confrontarsi con i due snodi cruciali del giudizio: la riconducibilità della merce trovata a casa della madre dell’imputato all’attività fallita e le dichiarazioni di un testimone sulla cessione di altri beni aziendali.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte di Cassazione è un monito per ogni difensore. L’impugnazione non è un’occasione per chiedere ai giudici di rivalutare da capo tutte le prove, come se si trattasse di un nuovo processo. È, invece, un controllo di legittimità sulla decisione precedente. Per questo, il ricorrente ha l’onere di essere specifico, di ‘dialogare’ con la sentenza che contesta, smontandone il ragionamento punto per punto. Un ricorso che si limita a lamentele generiche o a riproporre vecchie argomentazioni senza affrontare le specifiche motivazioni della sentenza impugnata è considerato solo ‘apparente’ e, di conseguenza, inammissibile. Il risultato è la conferma della condanna e l’addebito delle spese processuali, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non basta essere convinti della propria innocenza; è indispensabile presentare un atto tecnicamente ineccepibile, che individui con precisione chirurgica i vizi della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo è inutile, ma è dannoso, perché rende definitiva la condanna e comporta ulteriori costi per l’imputato. La professionalità nella redazione degli atti processuali si conferma, ancora una volta, un elemento determinante per l’esito della giustizia.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico e chiaro le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono l’impugnazione, non consentendo al giudice di individuare i punti della sentenza contestata e le relative critiche, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già dedotti?
Significa che il ricorso si limita a ripetere esattamente gli stessi argomenti già presentati nel precedente grado di giudizio (in questo caso, l’appello) e che sono già stati esaminati e respinti dal giudice. Tale motivo è considerato non specifico e solo apparente, perché non svolge la sua funzione tipica, che è quella di criticare in modo argomentato la sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la sua reiezione senza che la Corte esamini il merito della questione. Di conseguenza, la sentenza di condanna impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11709 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11709 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
GLYPH
–
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata di condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di le quanto alla mancata assoluzione – è del tutto generico, per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di leg quanto all’errata applicazione della legge sostanziale in tema di bancarotta patrimoniale indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli gi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stes considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in effetti, il rico è denso di osservazioni teoriche che, da una parte, pretenderebbero una nuova valutazione delle emergenze istruttorie e, dall’altra, agitando vagamente il tema del coefficiente soggettiv del reato, non affrontano due snodi cruciali del giudizio di penale responsabilità: il pr secondo cui la merce ritrovata presso l’abitazione della madre del prevenuto non poteva essere ricondotta all’attività svolta dalla fallita, il secondo che fonda sulle dichiarazioni di COGNOME circa la cessione di beni situati presso la fallita;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iii ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.