Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Bancarotta
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi in Cassazione, specialmente in materie complesse come la bancarotta fraudolenta. Quando un’impugnazione non affronta in modo specifico le fondamenta della decisione precedente, il rischio è che venga dichiarato un ricorso inammissibile. Questo è esattamente ciò che è accaduto in un recente caso deciso dalla Suprema Corte, che ha confermato la condanna di un imprenditore, ribadendo principi consolidati sul dolo e sulla valutazione delle prove.
I Fatti del Caso
Un imprenditore veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, ai sensi degli articoli 216 e 223 della Legge Fallimentare. La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la sentenza di condanna, ritenendo provata la sottrazione di beni dal patrimonio della società a danno dei creditori.
Contro questa decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo la sua responsabilità penale, contestando la valutazione delle prove e la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che a suo dire gli sarebbero spettate.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 14125 del 2024, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. La decisione si basa su una valutazione di natura prettamente processuale: i motivi del ricorso non erano idonei a superare il vaglio di ammissibilità richiesto per il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi presentati dalla difesa, evidenziandone la debolezza strutturale e la non conformità ai requisiti richiesti per un valido ricorso in Cassazione. Esaminiamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a dichiarare il ricorso inammissibile.
### Genericità del Primo Motivo sulla Responsabilità
Il primo motivo è stato giudicato generico. La difesa non si era confrontata specificamente con la ratio decidendi della sentenza d’appello. La Corte territoriale aveva basato la sua decisione su due pilastri giurisprudenziali consolidati:
* La nozione di distrazione: La regola presuntiva secondo cui il mancato ritrovamento di un bene aziendale, in assenza di giustificazioni plausibili, costituisce prova della sua distrazione.
L’elemento soggettivo: Per la bancarotta fraudolenta è sufficiente il dolo generico*, ovvero la consapevolezza di sottrarre beni ai creditori, senza che sia necessario un fine specifico. La Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la presenza di indici di fraudolenza.
Poiché il ricorso non contestava nel dettaglio questi specifici ragionamenti, ma si limitava a una critica generale, è stato considerato inammissibile.
### Infondatezza del Secondo Motivo sulle Attenuanti
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La difesa si era limitata a replicare le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza aggiungere nuovi elementi.
La Cassazione ha ricordato un principio fondamentale: per negare le attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego in base all’intensità e alla gravità del dolo che caratterizzavano la condotta distrattiva dell’imputato. Un ragionamento, questo, considerato congruo e sufficiente dalla Suprema Corte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale in Cassazione: non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o un errore di valutazione. È indispensabile articolare motivi specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le argomentazioni legali (la ratio decidendi) della decisione che si contesta. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche ulteriori spese per il ricorrente. La decisione sottolinea inoltre la solidità dei principi giurisprudenziali in materia di bancarotta fraudolenta, sia per quanto riguarda la prova della distrazione che per la sufficienza del dolo generico.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e non si confrontavano specificamente con la ratio decidendi (la ragione giuridica fondamentale) della sentenza della Corte d’Appello. In pratica, non contestavano efficacemente le basi legali su cui si fondava la condanna.
Cosa si intende per ‘dolo generico’ nel reato di bancarotta per distrazione?
Per la configurazione del reato, la Corte ha ribadito che è sufficiente il ‘dolo generico’. Ciò significa che l’imputato deve avere la consapevolezza e la volontà di sottrarre beni dal patrimonio aziendale, causando un danno ai creditori, senza che sia necessario dimostrare un suo specifico fine o vantaggio ulteriore.
È sufficiente richiamare la gravità del dolo per negare le circostanze attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento a elementi decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente basato il suo diniego sull’intensità e la gravità del dolo dimostrato dalla condotta dell’imputato, e tale motivazione è stata ritenuta adeguata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14125 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14125 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CEPAGATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza in data 31 gennaio 2023, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, e n. 1 L. Fall. (fatto commesso in Macerata il 12 ottobre 2016);
evidenziato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
considerato che il primo motivo, volto a contestare il vizio di legge in relazione all’art. Cost. e agli artt. 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. e Convenzione EDU e il vizio di motivazione in relazione alla contestata responsabilità penale dell’imputato, è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pagg. 5 – 9 della sentenza impugnata), che si è fondata su consolidati principi giurisprudenziali – espressamente richiamati dalla Corte di appello -sia con riguardo alla nozione di dist -azione e alla regola presuntiva correlata al mancato rinvenimento del bene ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295) che in punto di elemento soggettivo, integrato dal dolo generico (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), avendo ravvisato, con adeguata argomentazione, indici della fraudolenza.
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i m di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affermava che non vi fosse alcun elemento favorevole utile al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche all’imputato in ragione dell’intensità e della gravità del dolo della condotta distrattiva operata);
– ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
NOME,a Belmonte