Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14125 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14125 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CEPAGATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza in data 31 gennaio 2023, la Corte di Appello di Ancona ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 223 e 216, comma 1, e n. 1 L. Fall. (fatto commesso in Macerata il 12 ottobre 2016);
evidenziato che avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
considerato che il primo motivo, volto a contestare il vizio di legge in relazione all’art. Cost. e agli artt. 192, 530, 533 e 546 cod. proc. pen. e Convenzione EDU e il vizio di motivazione in relazione alla contestata responsabilità penale dell’imputato, è generico, in quanto privo di specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (vedasi pagg. 5 – 9 della sentenza impugnata), che si è fondata su consolidati principi giurisprudenziali – espressamente richiamati dalla Corte di appello -sia con riguardo alla nozione di dist -azione e alla regola presuntiva correlata al mancato rinvenimento del bene ( Sez. 5 n. 11095 del 13/02/2014, Rv. 262741; Sez. 5 n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385; Sez. 5 n. 3400/05 del 15/12/2004 , Rv. 231411; Sez. 5 n. 7048 del 27/11/2008, Rv. 243295) che in punto di elemento soggettivo, integrato dal dolo generico (Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), avendo ravvisato, con adeguata argomentazione, indici della fraudolenza.
che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, oltre a replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i m di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che, alla stregua del pluriennale insegnamento impartito da questa Corte, nel motivare il diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nel caso che occupa (vedasi pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale affermava che non vi fosse alcun elemento favorevole utile al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche all’imputato in ragione dell’intensità e della gravità del dolo della condotta distrattiva operata);
- ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della RAGIONE_SOCIALE.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
NOME,a Belmonte