Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28667 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PERGOLA il 14/08/1961
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si denunciano la violazione della leg penale e il vizio della motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imp (segnatamente, in relazione alla sussistenza dell’elemento materiale del reato), lungi dal muover compiute censure di legittimità, ha perorato un’alternativa ricostruzione dell’occorso (in partico un diverso apprezzamento dell’attendibilità del curatore), indicando elementi di fatto ed offrend la lettura ritenuta preferibile senza tuttavia censurare l’iter argomentativo della decisione impugnata e senza addurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato mediante il mero rimando a un atto difensivo e il generico compendio di talune delle risultanze acquisite: c Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01); inoltre, è manifestamente infondato nella parte in cui ha inteso muovere censur inerenti al fatto che la distrazione non sia stata la causa del fallimento, in quanto la fattispecie all’imputato è un reato di pericolo concreto;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione della leg penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del r è privo della necessaria specificità e versato in fatto, in quanto lungi dal muovere compiute cens di legittimità, si affida a enunciati del tutto essertivi oltre che ipotetici;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione della legge pen in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge f manifestamente infondato in quanto, «in tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimen tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell’art. 219, comma 2, n. 1, l fall., in quanto l’utilizzazione dell’istituto si risolve esclusivamente nell’applicazione di una più favorevole di quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di determinazione della pen nel caso di pluralità di reati» (Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, COGNOME, Rv. 283253 – 01); inolt ricorrente ha omesso di contestare che siano state poste in essere più distrazioni (Sez. 3, n. 408 del 25/06/2024, Han, Rv. 287180 – 01);
ritenuto, pertanto, che:
– deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 d 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favo della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
– il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute da parte civile nel presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1800,00
accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquida in complessivi euro 1800,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23/04/2025.