Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1959 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a DOVERA il 05/08/1941
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pavia affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di cui agli artt. 216, 1, n. 1, 219, comma 2, n. 1 e 217, comma 2, legge fall., nonché al risarcimento dei danni i favore della costituita parte civile;
Preso atto della memoria depositata dal curatore fallimentare, nonché di quell depositata dal difensore dell’imputato;
Considerato che il primo motivo, che contesta la correttezza della motivazione in ordin alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è consentito, in quan non sono deducibili in sede di legittimità censure attinenti a vizi della motivazione divers sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio igno quando esistente o, ancora, affermato quando mancante), su aspetti essenziali idonei a determinare una diversa conclusione del processo. In particolare, non sono consentite tutte doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualit la stessa illogicità quando non manifesta, come quelle che sollecitano una differen comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o che evidenziano ragioni in f per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello della valenza probatoria del singolo elemento;
Considerato che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merit esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando che la restituzione delle autovettur avvenuta dopo la dichiarazione di fallimento, così facendo applicazione di corretti argomen giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità;
Rilevato che il secondo motivo, con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione ordine alla sussistenza del delitto di bancarotta semplice, è generico per indeterminatez perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. I fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi posti alla base d censura formulata, così non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rili mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il terzo motivo, che contesta la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato in quanto l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali div quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863; Sez. 3, n. 43835 del 29/10/2008, COGNOME, Rv. 241685);
Considerato che il quarto motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto doglianze afferiscono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la cui motivazione sorretta da una motivazione sufficiente e logica e da un adeguato esame delle deduzioni difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato che nulla è dovuto alla parte civile, in quanto con la memoria, tardivamente depositata, ha omesso qualsiasi attività diretta a contrastare l’avversa pretesa a tutela propri interessi di natura civile risarcitoria, così non fornendo un utile contributo alla deci
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 09 ottobre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente