Ricorso Inammissibile: il caso di bancarotta semplice deciso dalla Cassazione
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo la sentenza di appello. La Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, ma l’accesso a questa corte è regolato da criteri rigorosi. Un recente provvedimento ha messo in luce come la genericità e l’infondatezza dei motivi possano portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto ogni possibilità di revisione della condanna. Analizziamo l’ordinanza n. 26389/2024 della Suprema Corte, che si è pronunciata sul caso di un imprenditore condannato per bancarotta semplice.
I Fatti del Processo
Un imprenditore, ritenuto responsabile del reato di bancarotta semplice, vedeva confermata la sua condanna sia in primo grado che in appello dalla Corte di Torino. Non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomentazioni principali, entrambe respinte dalla Corte di Cassazione.
Il Primo Motivo: Genericità sulla Messa alla Prova
Nel primo motivo, la difesa lamentava la ‘insufficienza e la contraddittorietà’ della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato l’applicazione dell’istituto della messa alla prova. La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto questa doglianza inammissibile per ‘genericità’. Secondo la Corte, il motivo sollevato non faceva altro che riproporre circostanze di fatto già valutate e decise nei precedenti gradi di giudizio, senza sollevare una vera e propria questione di legittimità. In pratica, non si può chiedere alla Cassazione di riesaminare i fatti come se fosse un terzo grado di merito.
Il Secondo Motivo: Infondatezza su Attenuanti e Sospensione della Pena
Il secondo motivo di ricorso criticava la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena, prevista dall’art. 163 del codice penale. Anche questo motivo è stato giudicato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha sottolineato che la decisione impugnata era supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’, che teneva adeguatamente conto sia delle deduzioni difensive sia dei principi giurisprudenziali. In particolare, il diniego dei benefici era stato giustificato anche alla luce dei precedenti penali dell’imputato, elemento che i giudici di merito avevano ritenuto ostativo al riconoscimento di un trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello procedurale. Un ricorso inammissibile è tale quando non rispetta i requisiti stabiliti dalla legge per essere esaminato. Nel caso di specie, la genericità del primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo hanno impedito alla Corte di procedere con un’analisi più approfondita. La decisione comporta conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nei Ricorsi
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, i motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e non limitarsi a riproporre questioni di fatto già ampiamente dibattute. La declaratoria di ricorso inammissibile serve a garantire l’efficienza del sistema giudiziario, evitando che la Suprema Corte venga sommersa da impugnazioni meramente dilatorie o prive di un solido fondamento giuridico.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano viziati: il primo, relativo alla messa alla prova, è stato ritenuto troppo generico e ripetitivo di questioni di fatto già decise; il secondo, riguardante le attenuanti e la sospensione della pena, è stato giudicato manifestamente infondato.
Quali sono i motivi per cui non sono state concesse le attenuanti generiche e la sospensione della pena?
Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena non sono state concesse perché la decisione dei giudici di merito era basata su una motivazione sufficiente e non illogica, che teneva conto anche dei precedenti penali del ricorrente, ritenuti ostativi a un trattamento sanzionatorio più favorevole.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una somma di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta semplice;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova è inammissibile per genericità a monte del relativo motivo svolto in appello che tende piuttosto a porre in rilievo circostanze del fatto laddove la vi è stata condanna oggetto di conferma da parte della sentenza impugnata;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’omessa concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 cod. Pen., è manifestamente infondato poiché è palesemente insussistente il vizio denunciato, risultando la decisione impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in aderenza ai principi da questa Corte enunciati in relazione alla valutazione dei presupposti per l’applicazione del chiesto beneficio e alla stessa portata del disposto normativo di cui all’art. 163 cod. pen.; lo stesso dicasi per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche (si veda, in particolare, l’ultima pagina della sentenza impugnata in cui vengono indicate le ragioni poste a base della decisione oggetto di censura, nonchè la conforme pronuncia di primo grado che aveva già indicato le ulteriori ragioni, rispetto ai precedenti penali, per le quali non potesse riconoscersi quanto richiesto);
Letta la memoria pervenuta in atti con cui la difesa insiste nell’accoglimento del ricorso in particolare del primo motivo, dalla quale non sono evincibili aspetti idonei a superare la valutazione qui operata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024.