Ricorso Inammissibile: Quando la Forma Diventa Sostanza nel Processo Penale
Nel complesso mondo della giustizia, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie essenziali per il corretto svolgimento del processo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come un vizio di forma possa portare a un ricorso inammissibile, impedendo di fatto l’esame nel merito della questione. Questo caso sottolinea l’importanza cruciale per un avvocato di possedere i requisiti specifici per patrocinare davanti alle giurisdizioni superiori.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale trae origine da una condanna per reati legati agli stupefacenti. La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena per l’imputato in tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa di 14.000 euro.
Non ritenendo giusta la decisione, l’imputato, tramite il suo legale, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una specifica violazione di legge: a suo dire, il giudice del procedimento abbreviato non aveva emesso l’ordinanza formale con cui ammetteva tale rito.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
L’esito del giudizio di legittimità è stato netto e perentorio. La Suprema Corte non è entrata nel vivo della doglianza sollevata dal ricorrente, ma si è fermata a un controllo preliminare, di natura puramente formale, che si è rivelato fatale per le sorti del ricorso. Il collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, bloccando sul nascere ogni possibilità di discussione.
Le Motivazioni
La ragione di tale drastica decisione risiede in un requisito fondamentale previsto dall’articolo 613 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, per poter presentare un ricorso in Cassazione, l’avvocato difensore deve essere iscritto in un apposito “albo speciale” che lo abilita al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
Nel caso di specie, da un controllo effettuato, è emerso che l’avvocato che aveva firmato e depositato l’atto non possedeva tale iscrizione. Questa mancanza non è un dettaglio trascurabile, ma un vizio che incide sulla stessa capacità del difensore di compiere validamente quell’atto (il cosiddetto ius postulandi). La Corte ha rilevato che, essendo il ricorso privo di un requisito essenziale di ammissibilità previsto dalla legge, non poteva fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze di questa pronuncia sono significative per l’imputato. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna inflitta dalla Corte d’Appello. Inoltre, come previsto dalla legge in questi casi, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo caso insegna una lezione fondamentale: la scelta del difensore e la verifica dei suoi requisiti professionali sono passaggi cruciali, poiché un errore procedurale può precludere l’accesso alla giustizia, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato che lo ha sottoscritto non era iscritto nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione, un requisito obbligatorio previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la sentenza di condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
La Corte di Cassazione ha esaminato il merito della questione sollevata?
No, la Corte non ha esaminato la questione nel merito (cioè se il giudice di primo grado avesse effettivamente commesso una violazione di legge). Il vizio formale relativo all’iscrizione dell’avvocato ha impedito alla Corte di procedere all’analisi del contenuto del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13040 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13040 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE NOME nato a LACCO AMENO il 12/04/1993
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
(dato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
La corte d’appello di Napoli, imparziale riforma della sentenza del Gup di gapoli previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridetermiriato la pena nei confronti di COGNOME NOME, nella misura di anni tre mesi qua :tro di reclusione 14.000 C di multa in relazione al reato di cui all’articolo 73 e 80 1:1., 3 .R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. NOME COGNOME he ha dedotto la violazione di legge per avere il giudice non pronunciato l’ordinanza cDri cui ammetteva il giudizio abbreviato.
Il ricorso è inammissibile perché l’avv. NOME COGNOME che ha sottoscritto il ri:NOMECOGNOME non risulta iscritto nell’albo speciale di cui all’art.613 cod.proc.pen.
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissib I , con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14/03/2025
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Il Presidente