Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45830 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45830 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PRATO il 25/11/1986
avverso la sentenza del 15/03/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 marzo 2023 il Tribunale di Foggia dichiarava NOME COGNOME responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza, condannandolo deeit, pena di giorni 10 di arresto ed euro 500 di ammenda, poi convertita nel lavoro di pubblica utilità.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quanto segue.
2.1. Con il primo motivo si chiede il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
Si lamenta l’erroneo riferimento al fatto che l’imputato fosse stato fermato nelle ore pomeridiane, e ciò in quanto all’orario di commissione del reato può essere attribuita rilevanza nel solo caso in cui si tratti di ore notturne, in linea c la previsione di una specifica aggravante.
La stessa Corte di cassazione ha ritenuto applicabile la causa di non punibilità in un caso in cui il fatto era stato commesso in orario notturno.
Rilevanza alcuna poteva essere poi attribuita alla presenza di un passeggero, in quanto non sono stati accertati comportamenti di guida pericolosa od inappropriati, tali da generare pericolo per il conducente o per gli altri utenti dell strada.
Pertanto, il carattere non abituale del comportamento, il modesto tasso alcolemico e l’assenza di condotte di guida pericolose avrebbero dovuto indurre ad applicare l’art. 131-bis cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in quanto l’imputato, immune da pregiudizi penali, ha tenuto un comportamento collaborativo.
Riconoscimento verso il quale deve far propendere anche la modestia del tasso alcolemico rilevato.
Si lamenta infine l’eccessività della pena inflitta, poiché non prossima al minimo edittale; analoga doglianza riguarda la durata della sospensione della patente di guida.
Trattandosi di sentenza inappellabile, la Corte territoriale ha quindi trasmesso gli atti a questa Corte ai sensi dell’articolo 568 comma 5 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, poiché presentato da difensore non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi a questa Corte, secondo quanto accertato dalla cancelleria.
In tal senso depone l’art. 613 cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo il quale l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione.
La regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nell’albo speciale, non è derogata per il caso di appello convertito in ricorso (cfr. Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, COGNOME, Rv. 228119 – 01).
Verrebbero altrimenti elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione (Sez. 4, n. 35717 del 29/05/2024, Addolorato, non mass; Sez. 2, ord. n. 6596 del 13/12/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285990 – 01; Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, COGNOME, Rv. 277208 – 01; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 258000 – 01; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256835 – 01; Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998 – 01).
Né il principio del “favor innpugnationis”, cui si ispira la conversione, può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame, che debbono sussistere al momento della proposizione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Ritiene invece il Collegio che non ricorrano le condizioni per la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di colpa tali da comportare l’irrogazione della sanzione (Corte cost. 7 giugno 2000, n. 186).
6.1. L’applicazione di principi di diritto consolidati e la non particolare complessità delle questioni consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
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