Ricorso Inammissibile: quando l’errore dell’avvocato costa caro
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare un aspetto cruciale del processo penale: i requisiti formali per presentare un ricorso. In questo caso, un ricorso è stato dichiarato inammissibile non per la debolezza delle argomentazioni, ma per una ragione puramente procedurale: l’avvocato difensore non era abilitato al patrocinio dinanzi alla Suprema Corte. Vediamo nel dettaglio la vicenda.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna del gestore di un locale per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, previsto dall’art. 659 del Codice Penale. Secondo l’accusa, confermata in primo grado, l’imputato non aveva impedito che gli schiamazzi dei clienti e il rumore della frantumazione di bottiglie disturbassero la quiete dei condomini residenti nelle vicinanze.
I Motivi del Ricorso poi dichiarato Inammissibile
L’imputato aveva presentato un atto di appello, successivamente convertito in ricorso per cassazione, basato su quattro motivi principali:
1. Omesso accertamento della responsabilità: la difesa sosteneva che la polizia municipale non avesse identificato con certezza i responsabili degli schiamazzi.
2. Mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: si richiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, che avrebbe escluso la punibilità.
3. Diniego della pena sospesa: si contestava il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.
4. Statuizioni civili: si criticava la decisione del giudice di primo grado riguardo alle disposizioni civili, inclusa la revoca di una somma a titolo di provvisionale.
Nonostante le argomentazioni presentate, la Corte di Cassazione non è mai entrata nel merito di queste questioni.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su un unico, ma insormontabile, presupposto di carattere procedurale. L’articolo 613 del Codice di Procedura Penale stabilisce chiaramente che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che il legale che ha presentato il ricorso non possedeva tale abilitazione. Questa mancanza costituisce un vizio insanabile che rende l’atto nullo e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
La Corte non ha avuto alcuna discrezionalità: la norma è perentoria e la sua violazione impedisce al giudice di esaminare qualunque altro aspetto del ricorso. La conseguenza di tale declaratoria è disciplinata dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, che prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza fondamentale dei requisiti formali nel processo penale, specialmente nei gradi di giudizio più alti. Un errore procedurale, come la scelta di un difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione, può vanificare qualsiasi strategia difensiva, indipendentemente dalla fondatezza delle proprie ragioni. La decisione sottolinea che la giustizia non è solo sostanza, ma anche forma, e il rispetto delle regole procedurali è un presupposto indispensabile per poter accedere alla valutazione nel merito. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a professionisti non solo competenti, ma anche specificamente qualificati per il tipo di giudizio che si intende intraprendere, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli come la condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’avvocato difensore che lo ha presentato non era iscritto all’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione, requisito obbligatorio previsto dall’art. 613 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi di ricorso, come la presunta erronea condanna per disturbo della quiete?
No, la Corte non ha esaminato nessuno dei motivi di ricorso. La mancanza di un requisito formale essenziale, quale l’abilitazione del difensore, ha impedito ai giudici di procedere all’esame del merito della controversia.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9523 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9523 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 12/06/1986
avverso la sentenza del 01/06/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI
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udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RG 27410/24
Rilevato che NOME COGNOME è stato condannato alle pene di legge per il reato dell’art. 659 cod. pen., perché, in qualità di gestore di un locale, disturbava le occupazioni e il riposo condomini a causa degli schiamazzi dei clienti del locale e ai rumori dovuti alla frantumazione delle bottiglie;
Rilevato che l’imputato ha presentato un atto di appello convertito in ricorso per cassazione con cui ha lamentato l’omesso accertamento della sua responsabilità perché la polizia municipale non aveva identificato i responsabili degli schiamazzi (primo motivo); il diniego dell’art. 131cod. pen. (secondo motivo); il diniego del beneficio della pena sospesa (terzo motivo); l’adozione delle statuizioni civili mediante revoca della provvisionale (quarto motivo);
Rilevato che il difensore, avv. NOME COGNOME non è abilitato a patrocinare in cassazione e ricorso è quindi inammissibile ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente