Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Principio di Autosufficienza
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. Quando questi requisiti mancano, il risultato è un ricorso inammissibile, che viene respinto senza nemmeno un’analisi nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, sottolineando l’importanza cruciale del principio di autosufficienza e dei limiti del giudizio di legittimità, specialmente in materia di reati fiscali.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per un reato previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 74/2000, relativo all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. L’imputato, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre motivi principali: la presunta inutilizzabilità di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, un vizio di motivazione generale e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
I Motivi del Ricorso e il Principio di Autosufficienza
Il ricorrente ha contestato la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili, ma ogni sua doglianza si è scontrata con ostacoli procedurali insormontabili.
Il primo motivo, relativo all’inutilizzabilità di un atto della Guardia di Finanza, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha chiarito che la condanna non si basava su tale documento, bensì sulla testimonianza di un soggetto che aveva confermato l’inesistenza della società emittente le fatture false. Inoltre, il ricorrente non aveva allegato al ricorso né il verbale contestato né le dichiarazioni testimoniali, violando così il principio di autosufficienza, che impone di fornire alla Corte tutti gli elementi per decidere senza dover consultare altri atti. Questo ha reso il ricorso inammissibile sotto questo profilo.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La decisione della Cassazione si fonda su argomentazioni precise e tecniche che evidenziano gli errori procedurali commessi dal ricorrente.
Per il primo motivo, oltre alla violazione del principio di autosufficienza, la Corte ha rilevato che la censura era “nuova”, ovvero non era stata sollevata con la stessa specificità nei precedenti gradi di giudizio.
Per il secondo motivo, riguardante un presunto vizio di motivazione, la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché, anche in questo caso, mancava l’allegazione dei documenti citati a supporto. Soprattutto, il motivo mascherava una richiesta di rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non riesaminare il merito della vicenda (giudizio di fatto).
Infine, anche il terzo motivo sulla mancata sospensione condizionale della pena è stato dichiarato inammissibile. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e sufficiente per negare il beneficio, basandosi sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali dell’imputato. Il ricorrente, ancora una volta, non ha fornito gli elementi (come il certificato penale) per contestare efficacemente tale valutazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito sull’importanza delle regole procedurali nel giudizio di Cassazione. Il principio di autosufficienza non è una mera formalità, ma una regola sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del giudizio di legittimità. Chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le prove o di cercare autonomamente documenti nel fascicolo processuale è un errore che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. La difesa deve essere costruita in modo completo e autosufficiente sin dalla redazione del ricorso, fornendo tutti gli elementi necessari a sostenere le proprie tesi, pena la reiezione dell’impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre ragioni principali: 1) violazione del principio di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha allegato i documenti essenziali (verbali e testimonianze) a sostegno dei suoi motivi; 2) la richiesta implicita di una nuova valutazione del merito dei fatti, che non è compito della Corte di Cassazione; 3) la presentazione di censure generiche o nuove rispetto a quelle formulate in appello.
In cosa consiste il principio di autosufficienza del ricorso?
È un principio processuale che obbliga chi presenta un ricorso in Cassazione a includere nell’atto stesso tutti gli elementi (documenti, testimonianze, atti processuali) necessari affinché la Corte possa comprendere e decidere sui motivi proposti, senza dover consultare il fascicolo processuale originale.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come un tribunale di primo grado?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo ruolo non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un certo modo, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32611 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32611 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRANDE NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, proposto da COGNOME, imputato in relazione all’art. 2 Dlgs, 74/2000, cui è seguita memoria, è inammissibile. Riguardo al primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge processuale e di motivazione riferimento alla rappresentata inutilizzabilità del pvc del 17.12.2019, redatto Guardia di RAGIONE_SOCIALE, esso è manifestamente infondato, non confrontandosi – con difetto di specificità estrinseca – con la sentenza impugnata, alla luce della il giudizio di responsabilità trova essenziale fondamento non già nel citato proce verbale bensì in dichiarazioni del teste COGNOME COGNOME COGNOME riferimento inesistenza della società formale emittente delle fatture false. Peral inammissibile anche in ragione della mancata allegazione del citato process verbale e delle dichiarazioni del predetto teste a sostegno di quanto dedott violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Appare peraltro nuov censura di cui al primo motivo ove si rilevi che non si riporta nel riepilog motivi di appello, di cui alla sentenza impugnata, in assenza di ogni necessa confutazione al riguardo ( cfr. Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017 Ud. (de 28/06/2017) Rv. 270627 – 01 COGNOME), la ritenuta inutilizzabilità dell’att Guardia RAGIONE_SOCIALE.
Riguardo al secondo motivo, relativo al vizio di violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, è inammissib innanzitutto in assenza della allegazione dei dati documentali citati, attravers peraltro si propone una mera rivalutazione del merito inammissibile in ques sede.
Quanto al terzo motivo, proposto per la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, e per l’illogicità della motivazione rigua alle risultanze del certificato penale, è inammissibile sia a fronte della c allegazione dei dati richiamati, sia a fronte di una motivazione congrua che, o a valorizzare i precedenti penali, comunque supporta il diniego in via autonom attraverso il riferimento alla gravità dei fatti qui ascritti in uno con la dis della relativa realizzazione.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan delja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 24/05/2024.