Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20290 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20290 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BOLOGNA il 23/05/1989 COGNOME NOME nato a MODENA il 05/10/1970
avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il motivo unico di ricorso, che promiscuamente deduce
violazioni motivazionali attinenti a responsabilità e trattamento sanzionatorio, è
inammissibile per plurime ragioni;
osservato che il ricorso è del tutto generico nelle sue prime 7 pagine, evocative di questioni scollegate dal caso concreto
je non consentito nelle pagine successive, che introducono questioni valutative del merito, irricevibili in questa
sede in quanto non formulate in termini di una critica argomentata di legittimità;
ritenuto, quanto alla lamentata omissione motivazionale sulle circostanze attenuanti generiche, che il motivo fosse assolutamente generico fin dal grado
d’appello, a fronte di una motivazione resa dal primo giudice, con cui l’impugnazione di merito non si è in effetti confrontata, tenuto anche conto del
carattere assolutamente necessitato dtle
già intervenute acquisizior4, della invocata confessione (come già evidenziato dal Tribunale);
letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che i due motivi (su recidiva e negazione delle generiche) non siano consentiti, poiché il trattamento sanzionatorio, sotto ogni aspetto, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito, senza possibilità di ingerenza da parte di questa Suprema Corte, in assenza di manifeste illogicità o contraddizioni, per vero nemmeno indicate nel ricorso;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 04/02/2025
Il Consigliere Estensore COGNOME
Il Presid t