Ricorso Inammissibile: le Attenuanti Generiche non sono un Diritto
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un principio fondamentale del diritto processuale penale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo, ancora una volta, la natura delle circostanze attenuanti generiche. Il caso riguardava un imputato condannato per il reato di evasione che aveva impugnato la sentenza d’appello lamentando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento di tali attenuanti. La decisione della Suprema Corte offre spunti importanti per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e la discrezionalità del giudice di merito.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno per il reato di evasione. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. Il motivo principale del gravame si concentrava sulla presunta erroneità della corte territoriale nel negare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, tale diniego era ingiustificato e meritava una riconsiderazione da parte del giudice di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni del rigetto: il ricorso inammissibile
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto le doglianze dell’imputato. I Giudici hanno sottolineato che il ricorso era fondato su motivi non consentiti dalla legge nel giudizio di Cassazione. Quest’ultimo, infatti, è un giudizio di ‘legittimità’, non di ‘merito’: la Suprema Corte non può rivalutare i fatti o le prove, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già ampiamente e correttamente spiegato le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, evidenziando come non fossero emersi elementi positivi a favore dell’imputato tali da giustificarne la concessione. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell’imputato che il giudice è obbligato a riconoscere. Al contrario, la loro concessione è una facoltà discrezionale che deve essere ancorata a elementi concreti e positivi. Se la motivazione del giudice di merito è sufficiente e non illogica, come in questo caso, non può essere messa in discussione in sede di legittimità. Tentare di farlo rende il ricorso inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma che la strada del ricorso per Cassazione è strettamente delimitata dalla legge. Non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione dei fatti già esaminati nei due gradi di merito. La decisione sul riconoscimento delle attenuanti generiche rientra nella piena discrezionalità del giudice che valuta il caso, e può essere censurata solo se la motivazione è palesemente illogica o assente. In mancanza di tali vizi, ogni tentativo di rimettere in discussione tale valutazione si scontra inevitabilmente con una pronuncia di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti nel giudizio di Cassazione. In particolare, si contestava la valutazione di merito del giudice precedente sul diniego delle attenuanti generiche, un aspetto che la Corte di Cassazione non può riesaminare se la motivazione è logica e sufficiente.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto automatico dell’imputato?
No. L’ordinanza ribadisce che le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato. La loro concessione è una facoltà discrezionale del giudice, che deve basarsi sulla presenza di elementi positivi concreti non emersi nel caso specifico.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1049 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1049 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a POMPEI il 25/03/1977
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
nn
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigr indicata emessa per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in di legittimità, in quanto già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argom giuridici dal giudice di merito a pag. 2 della sentenza in cui ha negato l’applicazione circostanze attenuanti generiche, che non costituiscono un diritto dell’imputato ma devon essere fondate su elementi positivi non emersi, tanto da rendere la sentenza impugnata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616
proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.