Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22251 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22251 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CATANIA il 25/11/1987
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce l’insussistenza del delitto di cui all’art. 391-ter
pen. e l’assenza di elementi in ordine alla titolarità del telefono cellulare è manifestame infondato avendo la Corte di appello evidenziato come l’oggetto rinvenuto all’interno
dell’armadietto fosse comunque un apparato cellulare e che lo stesso, anche per il rinvenimento di un cavo di ricarica che il COGNOME tentava di celare, faceva ritenere che lo stesso appar
mobile non potesse essere che del ricorrente, valutazione in fatto completa e coerente che, in quanto non illogica, è insindacabile in sede di legittimità;
rilevato che riproduttivo di censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello è il
secondo motivo con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., essendo stata apprezzata la complessiva condotta ritenuta di non
scarsa offensività;
ritenuto che analoga considerazione deve essere svolta in ordine alle ragioni che hanno portato la Corte di appello ad escludere il possibile riconoscimento delle circostanze attenuan generiche, là dove sono stati valorizzate le modalità della condotta, i plurimi e gravi precede penali e l’assenza di elementi favorevoli;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2025.