Ricorso Inammissibile Attenuanti: Analisi di un’Ordinanza della Cassazione
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’imputato ha il diritto di impugnarla. Tuttavia, l’appello deve essere fondato su motivi specifici e validi. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione illustra chiaramente cosa accade quando un ricorso inammissibile attenuanti viene presentato, focalizzandosi sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto della contestazione non era la colpevolezza in sé, ma il trattamento sanzionatorio applicato. In particolare, il ricorrente lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche, elementi che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato gli elementi a favore dell’imputato. Il caso è quindi giunto all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione, chiamata a verificare la legittimità e la logicità della decisione impugnata.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile Attenuanti
La Corte di Cassazione ha risolto la questione in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato due conseguenze dirette e significative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali sostenute per il giudizio di cassazione.
2. Il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria di inammissibilità ha, di fatto, reso definitiva la sentenza della Corte d’Appello, confermando la pena senza alcuna riduzione.
Le Motivazioni della Corte
La ragione fondamentale dietro la decisione della Cassazione risiede nella natura del ricorso stesso. I giudici hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente erano infondate perché la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”.
In particolare, la Corte d’Appello aveva spiegato chiaramente perché non aveva concesso le attenuanti generiche: l’assenza di elementi positivi che ne giustificassero il riconoscimento. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per ottenere le attenuanti, non basta l’assenza di elementi negativi; è necessario che emergano elementi positivi di valutazione (come la confessione, il risarcimento del danno, un buon comportamento processuale, etc.).
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché non contestava un vizio logico o una carenza motivazionale della sentenza impugnata, ma si limitava a sollecitare una nuova e diversa valutazione del merito, attività che non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un importante principio in materia di impugnazioni. Un ricorso inammissibile attenuanti è quello che non individua un errore giuridico o un vizio logico manifesto nella decisione del giudice precedente, ma che tenta semplicemente di ottenere un giudizio più favorevole. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un ricorso deve essere tecnicamente ben costruito, evidenziando le specifiche violazioni di legge o le palesi illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire ulteriori oneri economici, come il pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava il trattamento punitivo (la mancata concessione delle attenuanti generiche) basandosi su argomentazioni che la Corte ha ritenuto non valide, dato che la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Qual è stata la ragione principale per cui non sono state concesse le attenuanti generiche in primo luogo?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dell'”assenza di elementi positivi” che potessero giustificarne il riconoscimento, come specificato nella sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13896 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13896 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 07/02/1987
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udit la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge
ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto (assertivamente fondato su un impianto probatorio carente), è
indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non
scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sulla
valutata attendibilità delle dichiarazioni della p.o. e sugli ulteriori riscon estrinseci comprovanti la consapevolezza del ricorrente della provenienza furtiva
delle reti da pesca rinvenute in suo possesso);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio
bis motivazionale e la violazione di legge in relazione all’art. 62
cod. pen., è
inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulle condivisibili ragioni inerenti alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 07/03/2025
Il Corsiglier Estensore