Ricorso inammissibile: quando la mancanza di specificità chiude le porte della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il condannato. L’ordinanza in esame analizza un caso di appello per un reato di evasione, dove l’unico punto di contestazione riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di evasione previsto dall’art. 385 del codice penale, decideva di impugnare la sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, il suo ricorso si basava su un unico motivo: la doglianza per la mancata concessione delle attenuanti generiche e, di riflesso, l’eccessività della pena inflitta. L’imputato riteneva, in sostanza, che la sua pena dovesse essere ridotta, ma la sua argomentazione non andava oltre questa semplice richiesta.
La Decisione della Corte e le ragioni del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità stessa dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che il motivo presentato era del tutto privo di specificità, un requisito fondamentale per qualsiasi ricorso.
Le Motivazioni: La Mancanza di Specificità dei Motivi
Il cuore della decisione risiede nel concetto di ‘specificità dei motivi’. La legge processuale penale richiede che chi impugna una sentenza non si limiti a esprimere un generico dissenso, ma deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice che ha emesso il provvedimento. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già motivato la sua decisione di non concedere le attenuanti generiche, sottolineando la ‘mancanza di elementi di valutazione positiva’ a favore dell’imputato. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto questa motivazione, magari evidenziando elementi positivi trascurati dal giudice di merito, si è limitato a riproporre la richiesta in modo generico. Questo approccio rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare un reale vaglio di legittimità da parte della Cassazione. Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e, pertanto, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Le conseguenze di una declaratoria di inammissibilità sono severe. In primo luogo, la sentenza di condanna diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, come in questo caso, al versamento di una somma considerevole (tremila euro) in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per la difesa tecnica: un ricorso efficace non è una mera lamentela, ma un’analisi critica e argomentata della sentenza impugnata. Senza una critica puntuale e specifica delle motivazioni del giudice precedente, il ricorso è destinato a scontrarsi con il muro dell’inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, era privo di specificità. Non contestava in modo argomentato le ragioni già fornite dalla Corte d’Appello per negarle.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘privo di specificità’?
Significa che il ricorso si limita a una lamentela generica senza confrontarsi direttamente con le motivazioni della sentenza impugnata, non indicando in modo preciso quali punti della decisione sarebbero errati e perché.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
La condanna è diventata definitiva. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46687 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46687 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MORCIANO DI ROMAGNA il 05/03/1968
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
n. 23891/24 Proietti
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pe
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unica doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – è priva di specificità, av la Corte argomentato circa la mancanza di elementi di valutazione positiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/2024