Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16792/2024, ha affrontato un caso emblematico che chiarisce i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un ricorso inammissibile. La vicenda riguarda la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti da parte di due imputati, respinta sia in primo grado che in appello. Questo provvedimento offre spunti fondamentali per comprendere perché non ogni doglianza può trovare accoglimento presso la Suprema Corte e quali sono i costi di un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro il Diniego delle Attenuanti
Due persone, condannate per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, avevano presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Il nucleo della loro contestazione era il cosiddetto vizio di motivazione: a loro avviso, i giudici di merito non avevano adeguatamente giustificato la decisione di non concedere le circostanze attenuanti, che avrebbero comportato una riduzione della pena. I ricorrenti sostenevano che la valutazione della Corte territoriale fosse illogica e non avesse tenuto conto di elementi a loro favore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, non stabilisce se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che le argomentazioni dei ricorrenti non sollevavano una vera e propria questione di legittimità, ma miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di Cassazione.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice:
1. La condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale quando non vi è assenza di colpa nel determinare la causa di inammissibilità.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Giudicato Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha chiarito che il compito del giudice di legittimità non è quello di riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Il controllo della Cassazione si limita a verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logicamente coerente e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione tutt’altro che illogica. Aveva infatti escluso le attenuanti sulla base di una valutazione complessiva che teneva conto di diversi fattori concreti:
* Il numero di cessioni di droga effettuate.
* La durata dell’attività di spaccio.
* I numerosi precedenti penali di uno dei due imputati.
La Corte ha inoltre specificato che la pena inflitta era già molto vicina al minimo edittale, rendendo la decisione di non mitigarla ulteriormente del tutto ragionevole. Poiché i ricorrenti si limitavano a contestare questa valutazione fattuale, senza evidenziare un vero e proprio errore logico o giuridico, il loro ricorso inammissibile non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può ricorrere alla Suprema Corte semplicemente perché non si è d’accordo con la decisione dei giudici di appello. L’impugnazione deve basarsi su vizi specifici previsti dalla legge, come un’errata applicazione di una norma o una motivazione manifestamente illogica o inesistente.
Le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile sono severe e automatiche, come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186/2000. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Pertanto, prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione, è cruciale una valutazione attenta e rigorosa dei suoi presupposti legali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure mosse dai ricorrenti riguardavano la valutazione dei fatti (come la gravità del reato e i precedenti penali), che è di competenza esclusiva dei giudici di merito. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello nel negare le attenuanti non fosse manifestamente illogica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna automatica dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Su quali basi la Corte d’Appello aveva negato le circostanze attenuanti?
La Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su una valutazione complessiva del trattamento sanzionatorio, considerando la pena già inflitta vicina al minimo, il numero delle cessioni di stupefacenti, la durata dell’attività di spaccio e, per una delle parti, i numerosi precedenti penali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16792 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16792 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i ricorsi proposti, con un medesimo atto, nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che deducono il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto non manifestamente illogico, escluso, con un’argomentazione relativa al complessivo trattamento punitivo, i presupposti per una mitigazione della pena, peraltro inflitta in prossimità del minimo edittale, in relazione al numero delle cessioni effettuate, alla durata dell’attività di spaccio e, in relazione alla RAGIONE_SOCIALE, anche per i numerosi precedenti penali;
letta la memoria del difensore, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità;
stante l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024.