Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione del Giudice è Insindacabile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14197/2024, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando le censure proposte riguardano valutazioni di merito, come quelle sul trattamento sanzionatorio, che sono state adeguatamente motivate dai giudici dei gradi precedenti. Il caso in esame offre uno spunto chiaro per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e il valore della motivazione delle sentenze.
I Fatti del Caso
Due soggetti venivano condannati in primo grado dal Tribunale di Rovigo e successivamente in appello dalla Corte di Appello di Venezia per i reati di furto in abitazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. La Corte d’Appello, pur riformando parzialmente la prima sentenza riducendo la pena e revocando una pena accessoria, confermava la responsabilità penale degli imputati. Avverso tale decisione, entrambi gli imputati proponevano ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e il Rischio di un Ricorso Inammissibile
I ricorsi presentati si concentravano esclusivamente su aspetti legati alla quantificazione della pena, un terreno scivoloso in sede di legittimità.
La Doglianza sulle Attenuanti Generiche
Un imputato lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. A suo dire, il giudice avrebbe dovuto valutare più favorevolmente la sua posizione.
La Questione della Recidiva
L’altro imputato, invece, contestava la mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica, sostenendo che i suoi precedenti penali non avrebbero dovuto pesare in modo così determinante sulla sua attuale posizione processuale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, fornendo motivazioni distinte ma convergenti su un unico principio cardine: l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente motivate.
Per il primo ricorrente, i giudici hanno sottolineato che la pretesa non poteva trovare accoglimento. I giudici di merito avevano infatti concesso le attenuanti generiche in misura ridotta spiegando chiaramente il perché: le ammissioni dell’imputato erano state solo parziali e non tali da dimostrare una “reale resipiscenza”, ovvero un sincero pentimento. La motivazione, dunque, era presente, logica e congrua, e non poteva essere rivalutata in Cassazione.
Anche per il secondo ricorrente, il cui ricorso inammissibile riguardava la recidiva, la Corte ha seguito lo stesso ragionamento. I giudici di merito avevano espressamente affermato che i reati commessi erano “espressivi di maggiore pericolosità” se letti alla luce delle numerose condanne precedenti. La numerosità dei precedenti, secondo la Corte, “oblitera il dato della loro relativa risalenza”, rendendo la valutazione del giudice di merito incensurabile in sede di legittimità perché basata su un ragionamento logico e ben argomentato.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o la congruità della pena. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a criticare il “quantum” della pena o la valutazione di circostanze, senza individuare un vizio di legge o un’aperta illogicità nel ragionamento del giudice, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, i ricorrenti non solo vedono confermata la loro condanna, ma vengono anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la misura delle attenuanti generiche concesse dal giudice?
No, non se la decisione del giudice di merito è supportata da una motivazione congrua e logica. Il ricorso è inammissibile se si limita a contestare la valutazione discrezionale del giudice sul trattamento sanzionatorio senza evidenziare vizi di legge o di motivazione.
Perché il ricorso sulla recidiva è stato dichiarato inammissibile?
Perché i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro decisione, affermando che i nuovi reati, letti alla luce delle numerose condanne precedenti, dimostravano una maggiore pericolosità sociale dell’imputato. Tale valutazione, essendo logica, non è sindacabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14197 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14197 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SALERNO DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARPI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta e revocando la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sentenza del Tribunale di Rovigo del 30 settembre 2022 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di furto in abitazione e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e, applicate le circostanze attenuanti generiche e la circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen., disapplicata la recidiva pe COGNOME e applicate le medesime circostanze attenuanti in regime di equivalenza alla contestata recidiva per il COGNOME, li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia;
che il motivo del ricorso dell’imputato COGNOME, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da congrua motivazione, atteso che i giudici di merito hanno affermato come la suddetta pretesa non risultasse fondata atteso che le circostanze attenuanti generiche sono state espressamente concesse nella misura ridotta in ragione del carattere parziale delle ammissioni, non tale da manifestare una reale resipiscenza (si veda pag. 8 del provvedimento impugnato);
che il motivo del ricorso dell’imputato COGNOME, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quant inerente al trattamento sanzionatorio benché sorretto da adeguata motivazione; i giudici di merito, difatti, hanno espressamente affermato che i reati oggetto del presente giudizio sono espressivi di maggiore pericolosità se letti alla luce delle precedenti condanne riportate dall’imputato, la cui numerosità oblitera il dato della loro relativa risalenza (si vedano pagg. 6 e 7 del provvedimento impugnato);
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/01/2024.