Ricorso Inammissibile: Quando le Attenuanti e la Recidiva non bastano
L’esito di un processo penale non si esaurisce sempre con la sentenza di primo grado. Le parti hanno la possibilità di impugnare la decisione, ma questo diritto non è incondizionato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa essere bloccata sul nascere, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso specifico riguarda la valutazione delle attenuanti generiche e della recidiva, due elementi cruciali nella determinazione della pena.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Foggia, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bari. L’imputato era stato ritenuto penalmente responsabile per un reato riqualificato come di lieve entità ai sensi della normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990). La pena inflitta era di 3 anni e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 6.667,00 euro.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a un unico motivo: una presunta violazione di legge e un’omessa motivazione da parte dei giudici di merito. In particolare, la difesa lamentava la mancata esclusione della recidiva contestata e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come equivalenti all’aggravante.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra sulla validità stessa del ricorso. Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono, come in questo caso, “manifestamente infondati” o non rispettano i requisiti previsti dalla legge. L’effetto principale è la conferma immediata della sentenza impugnata, che diventa così definitiva, con l’aggiunta di sanzioni per il ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Suprema Corte hanno smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, fornendo una motivazione chiara e lineare.
In primo luogo, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha sottolineato che la loro esclusione era stata giustificata dalla totale assenza di elementi favorevoli all’imputato. Le attenuanti generiche non sono un diritto automatico, ma una concessione del giudice basata su aspetti positivi della condotta o della personalità dell’imputato che, in questo caso, non sono emersi.
In secondo luogo, la conferma della recidiva qualificata è stata ritenuta corretta. I giudici hanno evidenziato i gravi e ripetuti precedenti penali a carico dell’imputato, alcuni dei quali riguardavano la violazione dello stesso bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Questo quadro ha reso legittima non solo la contestazione della recidiva, ma anche il giudizio di prevalenza sull’eventuale concessione di attenuanti.
La Corte ha concluso che, data la manifesta infondatezza dei motivi, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Di conseguenza, richiamando l’articolo 616 del codice di procedura penale e una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, poiché non sono stati ravvisati elementi per ritenere che il ricorso fosse stato proposto senza colpa.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Quando i motivi di ricorso si limitano a riproporre questioni già adeguatamente valutate dai giudici di merito, senza evidenziare vizi logici o giuridici concreti, l’esito più probabile è una declaratoria di ricorso inammissibile. Per l’imputato, ciò non solo rende la condanna definitiva, ma comporta anche un ulteriore onere economico, un deterrente contro impugnazioni meramente dilatorie o pretestuose.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che la decisione dei giudici di merito sull’esclusione delle attenuanti generiche e sulla conferma della recidiva fosse corretta e ben motivata.
Cosa sono le attenuanti generiche e perché non sono state concesse in questo caso?
Le attenuanti generiche sono circostanze che possono portare a una riduzione della pena. Non sono state concesse perché i giudici non hanno riscontrato alcun elemento favorevole nella condotta o nella personalità dell’imputato che potesse giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte (in questo caso 3.000,00 euro), in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5873 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CERIGNOLA il 09/01/1969
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 27 giugno 2024 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del 10 ottobre 2023 con cui il Tribunale di Foggia, in esito a giudizio svolto nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di COGNOME NOME in ordine al reato a lui contestato, riqualificato ai sensi dell’art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, condannandolo alla pena di anni 3 e giorni 20 di reclusione ed C 6.667,00 di multa;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata nonché in relazione alla equivalenza della predetta aggravante con le attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo di impugnazione in esso contenuto relativo alle attenuanti generiche è manifestamente infondato essendo la loro esclusione dovuta alla mancanza di elementi favorevoli al prevenuto che ne avrebbero potuto giustificare il riconoscimento;
che la conferma della contestata recidiva qualificata si giustifica in funzione dei gravi e reiterati precedenti a carico del COGNOME aventi anche oggetto la violazione del medesimo bene interesse attualmente in discussione;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024
Il Consigliere e ten re
il Presidente