Ricorso Inammissibile: La Valutazione su Attenuanti e Recidiva
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre importanti spunti sulla valutazione dei motivi che possono portare a un ricorso inammissibile. In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata su due questioni centrali nel diritto penale: il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la contestazione della recidiva. Questo caso dimostra come il consolidato orientamento giurisprudenziale ponga limiti precisi alla possibilità di rimettere in discussione le valutazioni di merito del giudice, specialmente quando queste sono adeguatamente motivate.
Il Caso in Analisi: Un Appello contro la Sentenza della Corte d’Appello
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione contestando la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: L’imputato lamentava un vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato gli elementi a suo favore nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Omessa esclusione della recidiva: Il secondo motivo riguardava la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla conferma della recidiva reiterata e specifica, che l’imputato chiedeva di escludere.
Entrambe le doglianze sono state ritenute manifestamente infondate dalla Suprema Corte, portando a una declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Valutazione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi giurisprudenziali consolidati, che riaffermano l’ampio potere discrezionale del giudice di merito nella valutazione di determinati aspetti della condanna, a condizione che la motivazione sia logica e coerente.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti. È, invece, sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o, in alternativa, all’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente valorizzato la “carica di violenza e le modalità inquietanti del fatto”, disattendendo espressamente gli argomenti difensivi. Questa motivazione, seppur sintetica, è stata giudicata sufficiente e logicamente valida, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
Le Motivazioni: La Conferma della Recidiva
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva confermato la recidiva con argomenti logici e giuridici corretti, basandosi su una serie di elementi concreti:
* I precedenti penali recenti e specifici dell’imputato.
* Il breve lasso di tempo trascorso dall’espiazione dell’ultima pena.
* La conseguente “accresciuta capacità criminale” dimostrata con la nuova condotta, caratterizzata da un’evidente serialità.
Questi elementi, secondo la Cassazione, giustificavano pienamente la conferma della recidiva, rendendo la contestazione del ricorrente priva di fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento consolida due importanti principi. In primo luogo, riafferma che la valutazione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione non manifestamente illogica. Non è necessario un esame analitico di ogni singolo elemento, ma basta l’indicazione di quelli ritenuti preponderanti.
In secondo luogo, la decisione chiarisce che la recidiva non è un automatismo, ma deve essere ancorata a una valutazione concreta della pericolosità sociale del reo, desumibile da elementi come la natura dei precedenti, la loro vicinanza temporale e la serialità del comportamento criminale. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma della serietà del filtro di ammissibilità operato dalla Corte di Cassazione.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve esaminare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi per giustificare il diniego.
Quali elementi sono stati considerati per confermare la recidiva nel caso di specie?
La Corte ha confermato la recidiva basandosi sui precedenti recenti e specifici dell’imputato, sul breve tempo trascorso dall’espiazione della pena precedente e sulla accresciuta capacità criminale dimostrata con la condotta in esame, caratterizzata da evidente serialità.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, nel caso di specie tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 909 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 909 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a NAPOLI il 26/01/1988
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché in quanto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, m sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, (si veda, in particolare, pag. 4, ove si valorizza la carica di violenza e le modalità inquietanti del fatto, espressamente disattendendo gli elementi dedotti dalla difesa);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all’omessa esclusione della recidiva contestata, è altresì manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale, a pagina 5, ha confermato la recidiva reiterata e specifica con corretti argomenti logici e giuridici, alla luce dei precedenti recenti e specifici dell’imputato, del brev lasso di tempo trascorso dall’espiazione dell’ultima pena e, conseguentemente, dell’accresciuta capacità criminale dimostrata con la condotta in esame, caratterizzata – peraltro – da un’evidente serialità (cfr. p. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Con gliere estensore
Il Presidente