Ricorso inammissibile: quando i motivi sono troppo generici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come la precisione e la specificità dei motivi siano fondamentali per l’ammissibilità di un’impugnazione. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non entra nel merito della questione, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla sua validità formale e sostanziale. In questo caso, un imputato, condannato per tentato furto nei primi due gradi di giudizio, ha visto la sua istanza respinta perché i motivi addotti erano generici e non si confrontavano adeguatamente con le decisioni dei giudici precedenti.
I fatti del processo
Il ricorrente era stato giudicato responsabile del delitto di tentato furto. La sua condanna, pronunciata in primo grado, era stata integralmente confermata dalla Corte di Appello. Non rassegnato alla decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I motivi del ricorso inammissibile
Il ricorso si basava su due punti principali, entrambi giudicati inadeguati dalla Suprema Corte.
1. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il primo motivo criticava la decisione dei giudici di merito di non concedere le circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la motivazione su questo punto era viziata. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto questo motivo non consentito in sede di legittimità, in quanto si trattava di deduzioni astratte, prive di un reale confronto con le ragioni specifiche, e ben articolate, che la Corte d’Appello aveva fornito per negare il beneficio.
2. Errata applicazione della legge sul reato continuato: Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancata applicazione dell’istituto del reato continuato, previsto dall’art. 81 del codice penale. Anche in questo caso, la Corte ha definito il motivo generico. La difesa non aveva contestato specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la continuazione sulla base di elementi concreti: le diverse modalità di esecuzione dei reati e la notevole distanza temporale tra di essi. Questi fattori, secondo i giudici di merito, impedivano di ricondurre le diverse condotte a un’unica deliberazione criminosa iniziale.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12833/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza.
In primo luogo, il sindacato della Cassazione sulla motivazione di una sentenza è limitato. Non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti, ma deve limitarsi a verificare che la motivazione sia logica, non contraddittoria e conforme alla legge. Nel caso delle attenuanti generiche, la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata, basata sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale, rendendo l’obiezione del ricorrente un tentativo di rivalutazione del merito, non permesso in quella sede.
In secondo luogo, un motivo di ricorso non può essere una semplice riproposizione di argomenti già valutati o una critica generica. Deve, invece, individuare il punto debole della decisione impugnata e dimostrare, in modo specifico, perché essa sarebbe errata. Nel caso del reato continuato, il ricorrente non ha spiegato perché la valutazione della Corte d’Appello sulla diversità delle condotte e sulla distanza temporale fosse illogica o giuridicamente scorretta, limitandosi a lamentare la mancata applicazione dell’istituto.
Le conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. Un’impugnazione, per essere accolta, deve essere un dialogo critico e puntuale con la sentenza che si contesta, non una generica lamentela. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro. Questo serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi solidi, pertinenti e tecnicamente ben costruiti.
Perché il motivo sulle attenuanti generiche è stato giudicato inammissibile?
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non è consentito, in sede di legittimità, un riesame del merito delle valutazioni del giudice. Il ricorso era basato su deduzioni generiche e non si confrontava specificamente con la motivazione logica e conforme alla legge fornita dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti.
Per quale ragione è stata esclusa la configurabilità del reato continuato?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso il reato continuato a causa della mancata individuazione di un unico disegno criminoso. Tale conclusione era basata su elementi concreti: le condotte erano state poste in essere con modalità differenti e a una notevole distanza di tempo l’una dall’altra.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la conferma della sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12833 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12833 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato a VIAREGGIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42061/2023
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto tentato;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito confermava quanto statuito dal giudice di primo grado, specificando (pag. 3) le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti di cui si discute; d’altra parte, per costante giurisprudenza, non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’istituto di cui all’art. 81 cod. pen., è generico in quanto privo specifico confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata, che ha negato la continuazione in ragione della mancata individuazione di un unico disegno criminoso tra le condotte, le quali – poste in essere con modalità differenti e a distanza di un notevole lasso temporale -, non consentono, infatti, di ritenere i reati frutto d determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024 Il consi COGNOME re estensore COGNOME
Il / Preside e