Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio
Quando un ricorso arriva in Corte di Cassazione, non sempre viene esaminato nel merito. Spesso, viene dichiarato ricorso inammissibile, un esito che conferma la decisione precedente e pone fine al percorso processuale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questo principio, delineando i confini invalicabili del giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla valutazione delle prove e alla concessione delle attenuanti generiche.
Il Caso: Una Rapina e l’Appello in Cassazione
I fatti alla base della vicenda riguardano una rapina. Una persona, sotto minaccia, era stata costretta a consegnare la sua fede nuziale e il cellulare. L’autore del reato, dopo essere stato condannato nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso: Attenuanti e Prove
Il ricorrente ha contestato la decisione dei giudici di merito su due fronti:
1. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Sosteneva che la sua richiesta di una riduzione di pena, basata su circostanze non tipizzate ma meritevoli di valutazione, fosse stata ingiustamente respinta.
2. La valutazione delle prove: Criticava la ricostruzione dei fatti e la qualificazione giuridica del reato, sostenendo che gli elementi costitutivi del delitto non fossero stati adeguatamente provati.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio perché.
Le Attenuanti Generiche e la Discrezionalità del Giudice
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: nel decidere se concedere o meno le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione si basi su elementi negativi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, i giudici avevano correttamente valorizzato i precedenti penali dell’imputato e, soprattutto, il fatto che il reato fosse stato commesso mentre era già sottoposto a una misura cautelare. Questi fattori sono stati considerati sufficienti a giustificare il diniego del beneficio.
La Valutazione delle Prove e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Riguardo al secondo motivo, la Cassazione ha sottolineato la natura del proprio giudizio. Il suo compito non è quello di riesaminare le prove e fornire una nuova ricostruzione dei fatti, ma solo di verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Il ricorso, secondo la Corte, era generico e mirava a una rivalutazione delle fonti di prova, un’attività preclusa in sede di legittimità. I giudici di merito avevano ampiamente e logicamente argomentato la loro decisione, basandosi sulla narrazione della persona offesa, e avevano correttamente inquadrato i fatti nel reato di rapina previsto dall’art. 628 c.p.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I primi due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello) si occupano di ricostruire il fatto storico e valutare le prove. La Corte di Cassazione, invece, interviene come ‘giudice della legge’, per assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della stessa. Pertanto, un ricorso che si limita a riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte in appello, senza individuare specifici vizi di legittimità (come un’errata applicazione della legge o una motivazione manifestamente illogica), è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Cosa Impariamo da Questa Ordinanza
L’ordinanza in esame è un importante promemoria dei rigidi paletti procedurali del ricorso per Cassazione. Dimostra che non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione del giudice di merito per ottenere una revisione della sentenza. È necessario, invece, dimostrare un errore di diritto o un vizio logico grave nella motivazione. La decisione ribadisce, inoltre, l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche, che può essere legittimamente negata sulla base di elementi negativi preponderanti, come la condotta di vita e i precedenti dell’imputato.
Perché la Corte ha ritenuto infondato il motivo sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
La Corte ha stabilito che, per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non deve considerare tutti gli elementi, ma può basare la sua decisione su quelli negativi ritenuti decisivi. In questo caso, i precedenti penali e la commissione del reato durante una misura cautelare sono stati considerati sufficienti a giustificare il diniego.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove o proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella dei giudici dei gradi precedenti, a meno che non si dimostri un travisamento specifico e decisivo della prova.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che il ricorso non venga esaminato nel merito. Di conseguenza, la sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19093 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativ ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella speci (si veda, in particolare, pag. 4, dove si richiamano i precedenti e la commissione del reato in pendenza di misura cautelare);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede, nonché correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen. (si vedano pagg. 3 e 4, o la vicenda è ricostruita sulla scorta della narrazione della persona offesa, costretta con minaccia a consegnare fede nuziale e cellulare);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.