Ricorso Inammissibile: Quando i Precedenti Penali Pesano sulla Pena
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. Quando un’impugnazione si rivela un tentativo di rivalutare il merito, la conseguenza è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Questo caso specifico offre uno spunto di riflessione sul peso dei precedenti penali nella concessione delle attenuanti generiche.
I Fatti del Processo
Un imputato, dopo una condanna in Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, la sua strategia difensiva si concentrava in modo peculiare: rinunciava a tutti i motivi di appello tranne quelli relativi al trattamento sanzionatorio, ovvero alla quantificazione della pena. L’obiettivo era chiaramente quello di ottenere uno sconto, sperando che la parziale rinuncia venisse valutata positivamente dai giudici.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il motivo presentato non sollevava questioni di legittimità – come la violazione di legge o un vizio logico della motivazione – ma si muoveva ‘su un piano meramente rivalutativo di dati’. In altre parole, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di rifare la valutazione che era già stata compiuta, in modo logico e coerente, dai giudici dei gradi precedenti. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Suprema Corte, il cui compito è garantire l’uniforme interpretazione della legge e non riesaminare le prove.
Le Motivazioni: Il Peso Decisivo dei Precedenti Penali
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno confermato la sentenza impugnata. La Corte ha osservato che la rinuncia parziale ai motivi d’appello, sebbene un gesto potenzialmente positivo, aveva una ‘limitata consistenza’ di fronte all’evidenza delle prove a carico dell’imputato.
Soprattutto, i giudici hanno ritenuto corretta la scelta della Corte d’Appello di non concedere le attenuanti generiche. Questa decisione non era arbitraria, ma fondata su due elementi cruciali:
1. I plurimi precedenti penali: La fedina penale del ricorrente era già macchiata da altre condanne, dimostrando una tendenza a delinquere che non poteva essere ignorata.
2. La pluralità e gravità dei reati: I crimini per cui era stato condannato erano molteplici e gravi, indicando una notevole pericolosità sociale.
Di fronte a un quadro così negativo, la parziale rinuncia ai motivi di appello non ha avuto il peso sufficiente per giustificare un trattamento sanzionatorio più mite. La logica dei giudici di merito è stata quindi considerata ineccepibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza offre importanti lezioni pratiche. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve essere fondato su solidi motivi di diritto; tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è una strategia destinata al fallimento e a costi aggiuntivi. In secondo luogo, la concessione delle attenuanti generiche è una decisione discrezionale del giudice, fortemente ancorata alla personalità complessiva dell’imputato. Un passato criminale significativo rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per ottenere benefici di pena. Infine, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la condanna al pagamento delle spese processuali, ma anche il versamento di una somma, in questo caso tremila euro, alla Cassa delle ammende, rendendo l’impugnazione avventata un boomerang economico per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a una mera rivalutazione dei fatti già decisi dai giudici di merito, senza sollevare valide questioni di violazione di legge o vizi di motivazione, che sono gli unici motivi consentiti in Cassazione.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche all’imputato?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei numerosi precedenti penali dell’imputato e della pluralità e gravità dei reati per cui era stato condannato. Questi elementi sono stati ritenuti dai giudici più significativi rispetto alla parziale rinuncia ai motivi d’appello.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CONVERSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME NOME NOME inammissibile. Quanto al motivo proposto per vizi di violazione di legge e di motivazione, esso non si confront non supera, muovendo su un piano meramente rivalutativo di dati, la logica motivazione, con cui i giudici, nel rilevare che la rinunzia ai motivi di ap effettuata ad eccezione di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, da parte, e’ risultata di limitata consistenza, a fronte della evidenza degli el di prova a carico, dall’altra, ha potuto assumere un rilievo limitato solo ridefinizione della pena, hanno ritenuto che essa non ha tuttavia assunto un p per la concessione delle attenuanti generiche a fronte dei plurimi precede penali e alla pluralità e gravità dei reati.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso il 24/05/2024.