Ricorso Inammissibile: Quando la Critica sulle Attenuanti non Basta
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi non consentiti in sede di legittimità. Questo caso sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo che valuta la corretta applicazione del diritto. Analizziamo come la critica alla determinazione della pena, se non supportata da vizi di legittimità, porti a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Bari, ha proposto ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano esclusivamente sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente criticava la valutazione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato elementi a suo favore per una riduzione della pena. L’obiettivo era ottenere una riconsiderazione del trattamento punitivo che, a suo dire, era stato determinato in modo ingiusto.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso
Con una decisione netta e concisa, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Tale pronuncia impedisce alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. Invece di analizzare se le attenuanti generiche fossero state correttamente valutate, i giudici si sono fermati a un controllo preliminare, concludendo che i motivi del ricorso non rientravano tra quelli che la legge consente di esaminare in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un pilastro del processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Le motivazioni possono essere riassunte nei seguenti punti chiave:
1. Limiti del Giudizio di Legittimità: La Cassazione ha ribadito che criticare la determinazione della pena e il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche costituisce una valutazione di merito, preclusa in questa sede. Il suo compito non è sostituire la propria valutazione a quella del giudice di grado inferiore, ma solo verificare che quest’ultima non sia viziata da errori di diritto o da una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o assente.
2. Sufficienza e Logicità della Motivazione: I giudici supremi hanno rilevato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione “sufficiente e non illogica”. Il giudice di secondo grado aveva fornito una spiegazione adeguata delle ragioni per cui aveva determinato la pena in quella misura, esaminando anche le deduzioni difensive presentate. Non essendoci un vizio logico palese, la valutazione discrezionale del giudice di merito diventava insindacabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione del giudice di merito; è necessario individuare un vizio specifico che rientri nelle categorie previste dalla legge. La critica alla quantificazione della pena o alla concessione delle attenuanti, se la motivazione del giudice è coerente e completa, si trasforma in una censura di merito che conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile. Per gli avvocati, ciò significa concentrare gli sforzi nell’evidenziare violazioni di legge o difetti motivazionali macroscopici, piuttosto che tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. Per l’imputato, la conseguenza non è solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati, che criticavano la determinazione del trattamento punitivo e la valutazione delle attenuanti generiche, non sono consentiti dalla legge nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha riscontrato difetti nella sentenza della Corte d’Appello?
No, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse corretta, in quanto sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica e basata su un adeguato esame delle argomentazioni difensive.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3250 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3250 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il 13/08/1991
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 194 Gallo
NRG 27564/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato, infatti, che i motivi criticano la determinazione del trattamento punitivo (circostanze attenuanti generiche), benché la sentenza impugnata sia sorretta al riguardo da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (cfr. p. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.