Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione in Cassazione non Supera il Vaglio
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i severi paletti che regolano l’accesso al giudizio di legittimità, dichiarando il ricorso inammissibile per due imputati. La decisione offre spunti cruciali sui limiti dell’impugnazione riguardo al diniego delle attenuanti generiche e alle sentenze emesse a seguito di un concordato in appello. Questo caso dimostra come una strategia difensiva non adeguatamente fondata sulle norme procedurali possa portare non solo al rigetto, ma anche a ulteriori sanzioni economiche.
I Fatti del Caso: Due Ricorsi, un Unico Destino
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che vedeva due persone condannate. Entrambi decidevano di presentare ricorso per Cassazione, ma con motivazioni distinte.
Il primo ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un beneficio che consente una riduzione della pena. La sua difesa sosteneva che il giudice d’appello avesse errato nel non concederle.
Il secondo ricorrente, invece, aveva definito la sua posizione in appello attraverso un “concordato”, ovvero un accordo sulla pena con la Procura, recepito dalla Corte territoriale. Nonostante ciò, presentava ricorso contestando aspetti che, come vedremo, esulavano dai limiti previsti per questo tipo di impugnazione.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato separatamente i due ricorsi, giungendo per entrambi alla medesima conclusione di inammissibilità. L’analisi si è concentrata non sul merito delle questioni, ma sulla stessa ammissibilità delle doglianze presentate.
Il Caso delle Attenuanti Generiche
Per quanto riguarda il primo ricorso, la Cassazione ha chiarito che la decisione del giudice di merito di negare le attenuanti generiche era stata adeguatamente motivata. La Corte d’Appello aveva infatti valorizzato la “gravità oggettiva dei fatti”, in particolare la condotta violenta dell’imputato, che si era reso responsabile di atti di violenza anche mediante l’uso di una mazza da baseball.
Gli Ermellini hanno colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi da lui ritenuti decisivi, implicitamente superando tutti gli altri. In questo caso, la gravità della condotta era un elemento più che sufficiente a giustificare la decisione, rendendo il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Caso del Concordato in Appello
Ancora più netta è stata la decisione sul secondo ricorso. La Corte ha ricordato che, quando la sentenza d’appello è frutto di un concordato (ex art. 599-bis c.p.p.), la possibilità di ricorrere in Cassazione è estremamente limitata. La legge consente l’impugnazione solo per vizi specifici che riguardano:
1. La formazione della volontà della parte di accedere all’accordo;
2. Il consenso del pubblico ministero;
3. Un contenuto della sentenza diverso da quello pattuito.
Il ricorso non può, invece, vertere su motivi rinunciati con l’accordo, sulla mancata valutazione di cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) o sulla congruità della pena concordata, a meno che questa non sia illegale (ad esempio, perché superiore ai massimi edittali o di specie diversa da quella prevista dalla legge).
Poiché i motivi del secondo ricorrente non rientravano in queste specifiche eccezioni, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La ratio della decisione risiede nella funzione stessa della Corte di Cassazione e nella natura del processo penale. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per le attenuanti, la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e censurabile solo se la motivazione è assente, palesemente illogica o contraddittoria. Per il concordato, la logica è quella di un patto processuale: l’imputato rinuncia a certi motivi di appello in cambio di una pena certa e solitamente più mite. Ammettere un ricorso su motivi rinunciati svuoterebbe di significato l’istituto stesso.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali. In primo luogo, contestare il diniego delle attenuanti generiche in Cassazione è una strada in salita se il giudice di merito ha fornito una motivazione logica, anche se sintetica, basata sulla gravità del reato. In secondo luogo, aderire al concordato in appello cristallizza la pena e preclude quasi ogni possibilità di ulteriore impugnazione, salvo vizi genetici dell’accordo o illegalità della sanzione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a 3.000 euro per ciascun ricorrente.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, illogica o contraddittoria. Se il giudice ha motivato la sua decisione basandosi su elementi concreti, come la gravità del fatto (in questo caso, l’uso di una mazza da baseball), il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Quali sono i limiti per impugnare una sentenza frutto di ‘concordato in appello’?
L’impugnazione è consentita solo per motivi specifici che riguardano la formazione dell’accordo (es. vizi del consenso), il dissenso del PM, o una sentenza difforme dal patto. Non si possono riproporre motivi a cui si è rinunciato né contestare la pena, a meno che non sia palesemente illegale.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile?
Oltre a impedire l’esame nel merito della questione, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro per ciascuno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10250 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10250 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile avendo la Corte d’appello motivato sul punto valorizzando la gravità oggettiva dei fatti e, in particolare, della condotta tenuta dall’odierno ricorrente resosi responsabile di atti di violenza nei confronti delle persone offese anche mediante l’utilizzo di una mazza da baseball; ed è appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli da lu ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 5, n. 43952 del 13.4.2017, Pettinell Sez. 2, n. 3896 del 20.1.2016, COGNOME);
il ricorso di NOME COGNOME
considerato che nei confronti del COGNOME la Corte d’appello ha deciso ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. essendo perciò il ricorso consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed ai contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1.6.2018, Gueli);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere Estensore
Così deciso in Roma, il 09/01/2024