Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a DESIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 6.5.2022, aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex artt. 56, 624, 625, co. 1, n. 2) e n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli.
Avverso la sentenza del giudice di pace, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), c.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto, immune da vizi, il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Senza tacere che, con riferimento ai medicinali contenuti nel distributore automatico collocato all’esterno di una farmacia, oggetto della tentata azione predatoria, l’imputato non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di elementi di fatto idonei a giustificare l’affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento (cfr. Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548).
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.